Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/87: 13.435 Iv.pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» · 13 pagine

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In questo contesto occorre inoltre menzionare il Trattato del 28 ottobre 199411 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein. In virtù di questo trattato, il Principato del Liechtenstein – che costituisce un unico territorio doganale con la Svizzera – riprende la legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obiettivo di questo Trattato è di garantire una normativa, un’interpretazione e un’esecuzione uniformi dell’imposta sul valore aggiunto in entrambi i Paesi. Il Trattato conserva la sua validità a condizione che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein dovrà adeguare la sua legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla revisione della LIVA svizzera.

Infine, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania esiste il Trattato del 23 novembre 196412 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Secondo questo Trattato, nel Comune germanico di Büsingen si applica la legislazione svizzera in materia di imposta svizzera sul valore aggiunto; in altri termini la Svizzera riscuote anche sul territorio del Comune di Büsingen l’IVA sulle importazioni e sulle prestazioni ivi fornite. In contropartita, la Svizzera partecipa con una quota del suo gettito di imposta sul valore aggiunto agli oneri speciali del Comune di Büsingen e della sua popolazione. Il Trattato conserva la sua validità a meno che non venga denunciato da una delle Parti contraenti.

6 Costituzionalità

L’articolo 130 della Costituzione federale si limita a fissare il valore massimo dell’aliquota normale e quello minimo dell’aliquota ridotta; esso prevede inoltre che per le prestazioni del settore alberghiero possa essere stabilita un’aliquota speciale il cui valore si situi fra l’aliquota ridotta e quella normale.

La Costituzione non indica quali prestazioni devono essere assoggettate all’aliquota normale e quali vanno assoggettate all’aliquota ridotta. Di conseguenza, l'assoggettamento della somministrazione di alimenti caldi all’aliquota normale al posto di quella ridotta è conforme alla Costituzione. Inoltre, il fatto che ciò permette di sopprimere una riduzione d'imposta e di ridurre una distorsione della concorrenza indotta dall'applicazione di aliquote fiscali diverse, risponde meglio al principio della neutralità concorrenziale sancito dalla Costituzione come elemento del principio della parità di trattamento (art. 8 in combinato disposto con art. 27 e 94 Cost.).

La maggioranza della Commissione è tuttavia cosciente che, così come proposta, la modifica di legge potrebbe, per altri aspetti, costituire una violazione dell'uguaglianza giuridica: da un lato il progetto prevede di assoggettare i consumatori a un'aliquota differente a seconda della temperatura dei loro pasti; d'altro lato si rimette in questione la neutralità concorrenziale all'interno del settore take away. La maggioranza della Commissione è comunque dell'avviso che l'attuale disparità di trattamento fra le prestazioni della ristorazione e quelle di take away è ben più grave delle eventuali nuove disparità introdotte dal progetto. La minoranza della Commissione non

11 RS 0.641.295.142

12 RS 0.631.112.136