Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/87: 13.435 Iv.pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» · 13 pagine
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– La distinzione potrebbe fondarsi sul criterio dell'alimento pronto al consumo, dato che le prestazioni di take away si caratterizzano per il consumo «immediato» di cibi e bevande. In questo caso gli alimenti pronti al consumo sarebbero assoggettati all’aliquota normale, gli altri all’aliquota ridotta. Tuttavia si creerebbe una situazione per cui le forniture di alimenti come il pane, la frutta, la cioccolata, le pommes chips o l’acqua minerale, trattandosi di alimenti pronti al consumo, sarebbero assoggettabili all’aliquota normale e questo malgrado non vi sia alcuna concorrenza (o al massimo una concorrenza limitata) con le prestazioni della ristorazione.
– Il criterio della preparazione per i clienti è inappropriato. In senso lato, si potrebbe dire che praticamente tutti gli alimenti sono preparati per i clienti. Tutt'al più si potrebbero escludere quegli alimenti che sono venduti senza essere stati trattati (p. es. i pomodori o le patate vendute al mercato) e che quindi sarebbero da assoggettare all'aliquota ridotta. In senso stretto, tutti gli alimenti che non sono preparati su espresso desiderio del cliente non sarebbero compresi sotto questo criterio. Ne rimarrebbero escluse quindi tutte le prestazioni di take away in cui gli alimenti sono già pronti al consumo (p. es. i sandwich, le insalate in vaschetta) o sono destinati all'asporto su richiesta del cliente (p. es. i cibi asiatici, i bratwurst con il pane, le porzioni di patate fritte): esse resterebbero dunque assoggettate all'aliquota ridotta.
– L’unica proposta rivelatasi praticabile riguarda l’introduzione del criterio della vendita di alimenti caldi secondo il quale, in caso di somministrazione di un cibo caldo o di una bevanda analcolica calda, non è più necessario determinare se la consumazione avviene o meno sul posto. Si tratta sempre di una prestazione imponibile all'aliquota normale, dato che si può partire dal presupposto che, al momento della somministrazione di un cibo caldo o di una bevanda calda, gli alimenti saranno consumati immediatamente dopo il loro acquisto: si tratta dunque di una prestazione di take away e non dell'acquisto di un alimento. Un disciplinamento analogo a questo viene d'altronde applicato da diversi anni in Gran Bretagna (cfr. n. 5). Per un certo numero di esercizi la proposta della maggioranza della Commissione comporterebbe un lieve aumento degli oneri amministrativi, derivante dall'introduzione del criterio supplementare per la determinazione dell’aliquota d’imposta (cfr.
n. 4.2); in compenso, le distorsioni della concorrenza fra il settore della ristorazione e quello del take away verrebbero considerevolmente ridotte. Il contribuente dovrebbe ora assicurarsi che la somministrazione di alimenti caldi sia sempre fatturata e imposta all'aliquota normale, indipendentemente dal luogo in cui il cliente consuma l'alimento che ha acquistato (cfr. figura).