Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/87: 13.435 Iv.pa. Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» · 13 pagine
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mento in parte caldo e in parte freddo): il calcolo e la riscossione dell'IVA ne risulterebbero ulteriormente complicati, mentre per gli assoggettati la regolamentazione sarebbe difficilmente applicabile. Si giungerebbe a una situazione per cui le aziende che fino ad allora erano confrontate a una sola aliquota, con il nuovo diritto sarebbero tenute a utilizzarne due (p. es. una panetteria che vende anche alimenti caldi), generando un notevole dispendio amministrativo supplementare. Per la stessa ordinazione si sarebbe quindi costretti molto spesso ad applicare due aliquote diverse (p. es. in caso di acquisto per l'asporto di un alimento caldo e di una bevanda analcolica fredda). Da questo punto di vista, sembra quindi che il diritto vigente sia più facile da applicare, dato che per un'ordinazione si applica una sola aliquota.
La minoranza ricorda inoltre che, durante i dibattiti commissionali, sono stati evocati quasi unicamente casi in cui la concorrenza diretta fra il settore take away e quello della gastronomia era relativamente manifesta (p. es. i kebab o i piatti asiatici). A suo dire, la maggioranza della Commissione non avrebbe preso in debita considerazione il fatto che il controprogetto indiretto avrà conseguenze ben più estese e interesserà segmenti di mercato che non sono in concorrenza con i ristoranti, in particolare il commercio delle derrate alimentari nel suo complesso, ma anche i gestori di apparecchi automatici che offrono bevande calde.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 25 cpv. 3bis
Articolo 25 capoverso 3 lettera a: sono considerati alimenti i cibi e le bevande analcoliche. Sono considerati alimenti caldi i cibi e le bevande analcoliche riscaldati o mantenuti caldi affinché siano consumati caldi. È sufficiente che vi sia l’intenzione di proporre alimenti riscaldati o mantenuti caldi con l’ausilio di appositi apparecchi; non è importante infatti che gli alimenti raggiungano una determinata temperatura (si pensi p. es. a dei cornetti al prosciutto posti sotto una lampada riscaldante che tuttavia è troppo debole per mantenerli effettivamente caldi: in questo caso l’intenzione di vendere un alimento caldo esiste, anche se non si può dire che lo scopo sia obiettivamente raggiunto). Non si possono pertanto considerare alimenti caldi gli alimenti che sono caldi unicamente in ragione del processo di produzione e che al momento della loro vendita non si sono ancora del tutto raffreddati (è il caso del pane appena sfornato). Ciò vale anche per gli alimenti che vengono riscaldati solo per fare in modo che si scongelino più rapidamente.
Articolo 25 capoverso 3bislettera b: vi è somministrazione di alimenti caldi anche quando il cliente ha la possibilità di riscaldare da sé sul posto l’alimento che gli è stato somministrato freddo e usufruisce di tale possibilità. Al contrario, non si può manifestamente considerare somministrazione di un alimento caldo il caso in cui al cliente, assieme all’alimento, viene consegnato anche l’apparecchio per riscaldarlo (p. es. nel caso della vendita di panini e wienerli freddi e del relativo noleggio della macchina per preparare gli hot dog).
Articolo 25 capoverso 3bislettera c: per una migliore comprensione si precisa che i criteri esplicitati nella lettera c si applicano solo agli alimenti freddi. Gli alimenti freddi corrispondono agli alimenti che non sono stati riscaldati e non devono pertan-