Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/91: Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL) · 13 pagine

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Rapporto del 2 dicembre 2013 sui risultati della consultazione relativa alle modifiche dell’OLAL

per lavori di risanamento energetico possano essere dedotti dall’importo preso in considerazione per l’aumento delle pigioni.

Con riferimento alla sentenza 4A_484/2011 del Tribunale federale del 2 novembre 2011, la CGI cita alla lettera il seguente passaggio: «Savoir si des subventions reçues par le bailleur sont à déduire de ces investissements-là ou au contraire du coût total des travaux entrepris dépend du but dans lequel les subventions ont été versées».

La CGI interpreta questo passaggio nel senso che i contributi d’incentivazione vanno dedotti a seconda dello scopo per il quale sono stati versati. La deduzione può dunque essere effettuata dagli investimenti di valorizzazione o dai costi complessivi (che comprendono i costi di manutenzione).

Contrariamente a quanto affermato nelle spiegazioni, la modifica dell’articolo 14 capoverso 3 non corrisponde alla giurisprudenza, in quanto prevede che la deduzione sia effettuata soltanto dagli investimenti di valorizzazione. In alcuni casi, tuttavia, i contributi d’incentivazione possono essere dedotti dai costi complessivi.

Sarebbe più opportuno prevedere la deduzione per i contributi d’incentivazione versati nei casi citati. Occorre tuttavia riflettere sul significato di base del termine «contributo pubblico». Sarebbe ragionevole se la deduzione si limitasse ai sussidi concessi per risanamenti energetici.

Quanto al testo dell’articolo 14 capoverso 3 OLAL, la CGI avanza la seguente proposta di riformulazione: «les aides publiques octroyées dans le cadre d’assainissements énergétiques doivent être déduites, selon leur nature, du montant de le prestation supplémentaire ou du coût total des travaux».

4.1.23 Hauseigentümerverband Schweiz (HEV Schweiz)

HEV Schweiz respinge la modifica dell’articolo 14 capoverso 3 OLAL, ritenendola superflua. Che i contributi d’incentivazione debbano essere dedotti dai costi d’investimento è un fatto indiscusso che nella prassi non ha mai creato alcun problema.

Nelle spiegazioni si legge che la revisione dell’ordinanza è giustificata dalla necessità di adeguarla alla prassi del Tribunale federale (TF 4A_484/2011). Quest’ultimo, tuttavia, non ha decretato in maniera irrefutabile che i contributi d’incentivazione siano sempre dedotti dalla quota di valorizzazione dei costi d’investimento. In linea con il Tribunale federale occorre valutare di volta in volta, a seconda dello scopo per il quale il contributo d’incentivazione è stato versato, se quest’ultimo è deducibile dall’importo complessivo o dalla quota di valorizzazione.

Inoltre, il nuovo testo è formulato in maniera vaga per poter comprendere tutti i possibili tipi di contributi d’incentivazione pubblici. Il significato di «contributo d‘incentivazione pubblico», tuttavia, non è per nulla chiaro, anche perché nelle spiegazioni il concetto non è illustrato mediante esempi. Le incertezze giuridiche che ne derivano possono avere gravi conseguenze.

4.1.24 Associazione degli investitori immobiliari (AII)

L’Associazione degli investitori immobiliari rifiuta le modifiche proposte. Viene respinta in particolare la formulazione vaga dell’articolo 14 capoverso 3 OLAL, che creerebbe un’incertezza giuridica. Inoltre, se un contributo d’incentivazione sia deducibile dall’importo complessivo o dalla quota di valorizzazione dei costi d'investimento dipende dallo scopo per il quale è stato versato, come sottolinea il Tribunale federale nella sua sentenza 4A_484/2011.

4.1.25 Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF)

La CATEF respinge la modifica dell’articolo 14 OLAL, adducendo a giustificazione la sentenza 4A_484/2011 del Tribunale federale. La CATEF fa notare che il contributo d’incentivazione non viene per forza versato per finanziare esclusivamente i lavori di valorizzazione.

La proposta di modifica dell’OLAL turberebbe l’equilibrio che sussiste tra locatori e locatari, garantito dal diritto vigente. La CATEF deplora inoltre che le proposte di modifica vengano avanzate a così breve distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni della Confederazione a sostegno delle migliorie energetiche, ritenendo che non debbano essere modificate così presto.