Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine
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confisca è libero di decidere se comparire personalmente. Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 338 CPP.
Art. 144 Arringhe
Dato che l’accusatore privato ha anche il diritto all’arringa per presentare e motivare le sue proposte, l’articolo 144 PPM va adeguato per analogia al contenuto dell’articolo 346 CPP. A differenza dell’uditore e del difensore dell’imputato, l’accusatore privato non deve esprimersi sulla misura della pena. Per una questione di coerenza (con l’art. 346 cpv. 1 lett. c CPP), anche terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51–53 PPM) vanno menzionati in questa disposizione. I terzi che partecipano alla procedura possono fare soltanto dichiarazioni concernenti la questione della confisca22.
Art. 163 Esercizio
Con l’istituzione dell’accusatore privato occorre precisare la procedura adesiva di cui agli articoli 163 e seguenti ed estenderla in diversi punti. La parte lesa può ancora far valere pretese di diritto civile desunte da un reato soggetto alla PPM soltanto se adempie le condizioni di cui all’articolo 84j. La riformulazione dell’articolo 163 PPM dovrebbe trasporre meglio le esigenze di protezione della vittima e riprende sostanzialmente il disciplinamento dell’articolo 122 CPP.
Art. 163a (nuovo) Quantificazione e motivazione
Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 123 CPP. Essa statuisce l’onere (prescrizione d’ordine) di quantificare e motivare quanto prima l’azione civile come pure di menzionare i mezzi di prova invocati.
Art. 163b (nuovo) Competenza
Il tribunale militare investito della causa penale tratta e giudica, indipendentemente dal valore litigioso, l’azione civile fatta valere in via adesiva. Questo disciplinamento corrisponde materialmente a quello dell’articolo 124 capoverso 1 CPP.
Art. 163c (nuovo) Assunzioni di prove
Il giudice istruttore deve tenere conto delle istanze probatorie dell’accusatore privato nel limitato quadro definito dal capoverso 1. Può chiedere un anticipo delle spese a copertura dei rischi finanziari a cui lo Stato si espone. Materialmente questa disposizione corrisponde integralmente alla vigente disciplina di cui all’articolo 313 CPP23.
22 Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1189 e Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 2 e 17 seg. ad art. 105 nonché N 2 ad art. 382.
23 Cfr. Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2011, N 3 segg. ad art. 313.