Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 84b cpv. 3

Le vittime dispongono in ogni fase della procedura penale di un ampio diritto all’informazione relativa ai loro particolari diritti e obblighi. Occorre tralasciare il rinvio al capoverso 1 poiché la definizione di vittima prevista nell’articolo 84a lo rende privo di senso.

Art. 84f cpv. 1

Soltanto la vittima che partecipa alla procedura in qualità di accusatore privato ottiene lo statuto di parte (art. 84j cpv. 5) e può esercitare i rimedi giuridici conformemente alle nuove disposizioni legali. Il capoverso 1 va pertanto abrogato.

Art. 84g

In qualità di accusatore privato la vittima ottiene lo statuto di parte ai sensi

dell’articolo 84j capoverso 5 e può quindi far valere pretese di diritto civile dinanzi ai tribunali militari e/o partecipare alla procedura penale con un’azione penale.

L’esplicito riferimento allo statuto di parte è superfluo e quindi da tralasciare.

Dato che gli articoli 163 e seguenti disciplinano le condizioni processuali per far valere le pretese di diritto civile e che l’articolo 84f capoverso 2 disciplina il diritto della vittima all’informazione, il capoverso 2 del vigente articolo 84g va stralciato. Inoltre, i dibattimenti dinanzi ai tribunali militari sono pubblici (art. 48 cpv. 1 PPM).

Art. 84j (nuovo) Definizione, condizioni e statuto

Al fine di ottimizzare l’armonizzazione delle disposizioni procedurali della PPM e del CPP relative allo statuto delle parti lese, occorre riprendere dal CPP la categoria di «accusatore privato» applicandola ai privati implicati nel procedimento. La PPM in vigore conosce soltanto una nozione ristretta di parte e per quanto riguarda la parte lesa distingue unicamente fra parte lesa quale nozione generica e vittima12. Il nuovo articolo 84j PPM corrisponde materialmente all’articolo 118 CPP e riprende inoltre la nozione di danneggiato dell’articolo 115 capoverso 1 CPP (utilizzando tuttavia il termine «parte lesa» per una coerenza terminologica interna alla PPM).

Per ottenere non soltanto diritti processuali ma anche la facoltà di intervenire come accusatore privato nel procedimento penale acquisendo lo statuto di parte, la parte lesa deve dichiarare esplicitamente al giudice istruttore, al più tardi entro la conclusione dell’istruzione preparatoria, di volere partecipare attivamente alla procedura. Il giudice istruttore è tenuto a informare la parte lesa di questa opportunità.

Art. 84k (nuovo) Forma e contenuto della dichiariazione

Il disciplinamento è identico a quello dell’articolo 119 CPP. La parte lesa può, cumulativamente o alternativamente, partecipare attivamente al procedimento penale con un’azione penale e/o civile.

12 Per lo statuto di vittima si veda il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1077): ogni vittima è anche parte lesa, ma non tutte le parti lese sono anche vittime.