Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine

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2.2 Il nuovo disciplinamento proposto

La Commissione ritiene che la parte lesa dovrebbe godere fondamentalmente degli stessi diritti sia nella procedura penale militare sia nella procedura penale secondo il CPP. Essa propone pertanto di armonizzare i diritti di parte della parte lesa in entrambi gli ordinamenti processuali. Le norme relative all’accusatore privato vanno quindi codificate nella PPM come lo sono nel CPP. Gli articoli 118–121 CPP vanno quindi ripresi nella PPM senza sostanziali modifiche materiali. Le disposizioni particolari relative alla procedura penale applicabili alle vittime e ai loro congiunti (art. 84a–84i PPM) sono parzialmente adeguate.

Con questo nuovo disciplinamento la Commissione intende migliorare la posizione processuale delle parti lese e dei loro congiunti per quel che concerne l’azione penale nell’ambito di procedimenti penali diretti contro membri dell’esercito che hanno agito nel quadro di un’attività di servizio. Non auspica per contro modificare nella sostanza tutto ciò che riguarda le azioni di responsabilità qualificate come controversie di diritto pubblico. Di fatto, tuttavia, la modifica legislativa migliora la posizione delle parti lese anche in questi casi: l’istituzione dell’accusatore privato dovrebbe innanzitutto offrire alle parti lese la possibilità garantita dal diritto processuale di far valere in via adesiva in occasione del procedimento penale pretese civili nei confronti dell’autore del reato. In mancanza di pretese civili, l’inchiesta penale facilita, per le parti lese, la raccolta di prove destinate a sostenere eventuali pretese di responsabilità nei confronti di altre persone che non siano l’imputato.

3 Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di un’espressione

L’attuale PPM non distingue chiaramente la parte lesa, quale nozione generica, dalla vittima. Con la modifica soltanto la parte lesa che si costituisce accusatore privato potrà godere dei diritti di parte. Di conseguenza, negli articoli 114 capoverso 1, 153 capoverso 2, 154 capoversi 1 e 2, 175 capoverso 2, 179 capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis nonché 202 l’espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con quella più precisa di «accusatore privato»10.

Art. 84a Definizioni e principio

Contrariamente al CPP (art. 116), la PPM non definisce i termini di vittima e di congiunti della vittima ai quali il diritto processuale penale svizzero conferisce una posizione particolare. La ripresa della nozione di vittima così come definita nell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200711 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) colma questa lacuna.

10 Rinviamo in merito ai commenti all’art. 84j (nuovo).

11 RS 312.5