Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 84l (nuovo) Rinuncia e ritiro
L’accusatore privato può rinunciare ai propri diritti di parte. La disposizione riprende integralmente l’articolo 120 CPP.
Art. 84m (nuovo) Aventi causa
Il disciplinamento degli aventi causa riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 121 CPP e non richiede particolari commenti.
Art. 84n (nuovo) Statuto
Il disciplinamento dell’obbligo di deporre dell’accusatore privato si rifà nella sostanza all’articolo 180 capoverso 2 CPP. L’accusatore privato deve essere interrogato in qualità di persona informata sui fatti (cfr. art. 178 lett. a CPP) pur non sottostando all’obbligo protetto penalmente di dire la verità13.
Art. 84o (nuovo) Esclusione della legittimazione a ricorrere
Disciplinata nell’articolo 382 capoverso 2 CPP, la restrizione parziale della facoltà generale di ricorrere data all’accusatore privato, purché abbia dichiarato di voler partecipare al procedimento con un’azione penale, è ripresa senza alcun cambiamento materiale. Oltre all’imputato, soltanto l’uditore è legittimato a interporre ricorso contro la pena o la misura inflitta.
Art. 104 cpv. 3
Prima della chiusura dell’assunzione preliminare delle prove da parte del giudice istruttore, la procedura penale militare in vigore (art. 104 cpv. 3) accorda alla vittima di reati l’opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. In futuro l’accusatore privato, la vittima o la parte lesa che, soprattutto per ragioni di tempo, non ha potuto o voluto ancora costituirsi accusatore privato e quindi acquisire lo statuto di parte (art. 84j) dovrà poter godere di questa possibilità. I summenzionati partecipanti alla procedura possono pertanto chiedere l’apertura di un’istruzione preparatoria se, nel quadro della procedura investigativa giudiziaria14, non sono d’accordo con il non luogo a procedere, la desistenza15 o la soluzione disciplinare adottata.
Conformemente agli articoli 310 e 322 capoverso 2 CPP, le parti possono impugnare con reclamo la decisione di non luogo a procedere e la decisione di desistenza del pubblico ministero.
13 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1090 e 1102 seg.
14 Cfr. art. 41 dell’ordinanza del 24 ottobre 1979 concernente la giustizia penale militare (RS 322.2) e Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz - Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Basilea 1988, pag. 66 seg.
15 L’art. 104 cpv. 2 lett. c utilizza l’espressione «non dare seguito al procedimento». L’abbandono dell’istruzione preparatoria, per contro, diventa effettivo con la decisione di desistenza dell’uditore (art. 116 in combinato disposto con l’art. 118 cpv. 1 PPM).