Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 116 cpv. 4

La notificazione della decisione di desistenza è condizione necessaria affinché un ricorso possa essere interposto contro la decisione dell’uditore di liquidare una procedura. Dato che la decisione di desistenza può toccare i diritti anche di altre persone e autorità oltre a quelli dell’accusatore privato e della vittima, la decisione va notificata anche a loro. Le autorità militari necessitano della notificazione per salvaguardare gli interessi pubblici della Confederazione. Sono interessati innanzitutto i beni confiscati di proprietà della Confederazione e che sono utilizzati a fini militari come i veicoli dell’esercito, il materiale di corpo, le munizioni, gli oggetti dell’equipaggiamento personale dei militi ecc. Il disciplinamento corrisponde nella sostanza all’articolo 321 CPP.

art. 117 cpv. 4

La PPM in vigore contiene soltanto poche indicazioni concernenti la forma e il contenuto generale delle decisioni di desistenza. Nella decisione di desistenza occorre ora menzionare la decisione sugli oggetti e valori patrimoniali sequestrati che sono dissequestrati o confiscati. La disposizione sulle conseguenze accessorie riprende in larga misura quella del CPP (art. 320 cpv. 2).

Art. 118 cpv. 1 e 2

Le parti e gli altri partecipanti alla procedura che sono penalizzati da un atto procedurale possono ricorrere. Per i terzi direttamente interessati, vi è la possibilità di ricorrere contro la confisca ordinata di oggetti e valori patrimoniali legati al reato o contro decisioni sulle spese e/o sulle indennità.

Il capoverso 2 è inutile e va abrogato, poiché il capoverso 1 conferisce lo statuto di parte alla vittima e ai suoi congiunti.

Art. 120 lett. g

Nella prassi, non tutti i decreti d’accusa contengono la necessaria indicazione degli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati. Dal momento che la PPM, contrariamente al CPP (art. 353 cpv. 1 lett. h), non prevede alcuna indicazione sul contenuto di tali decreti, sarebbe opportuno riprendere la relativa disposizione del CPP.

Art. 121 Notificazione

Alla notificazione del decreto d’accusa si applica lo stesso disciplinamento valido per quella di una decisione di desistenza (art. 116 cpv. 4), fatta salva la comunicazione alla vittima.