Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
alla procedura con un’azione penale4. In qualità di accusatore privato, essa acquisisce lo statuto di parte in virtù dell’articolo 104 capoverso 1 lettera b CPP e in quanto tale beneficia dei diritti di parte estesi nel quadro della procedura preliminare, in quella dibattimentale e in quella di ricorso. Essa è in particolare abilitata a contestare le decisioni di prima istanza. Nella procedura del decreto d’accusa non aperta al pubblico, per contro, l’accusatore privato non ha alcuno statuto di parte. Sempreché facciano valere proprie pretese civili nei confronti dell’imputato, i congiunti di una vittima5 possono partecipare inoltre alla procedura in qualità di parte civile (art. 122 cpv. 2 CPP)6. Essi non possono tuttavia partecipare alla procedura con un’azione penale. I congiunti di un danneggiato deceduto sono anche legittimati ad agire civilmente se gli sono subentrati nei suoi diritti processuali in veste di accusatore privato conformemente all’articolo 121 CPP.
In occasione dell’unificazione della Procedura penale, la Procedura penale militare del 23 marzo 19797 (PPM) quale ordinamento processuale speciale è stato volutamente escluso. Da questa decisione consegue che i diritti di parte del danneggiato sono molto diversi a seconda del tipo di ordinamento processuale. Per quanto riguarda la procedura penale militare, questi diritti sono definiti negli articoli 163 e 165 PPM. Contro l’accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al Codice penale militare del 13 giugno 19278(CPM). Se tuttavia un reato è commesso nell’esercizio di un’attività di servizio, la parte lesa può far valere unicamente pretese nei confronti della Confederazione, la quale risponde del danno conformemente all’articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19959 (LM). In questo caso la parte lesa non beneficia di alcuna legittimazione a far valere pretese di diritto civile nei confronti dell’accusato ed esercita - ma soltanto in quanto vittima - unicamente un diritto all’informazione nel corso del dibattimento (cfr. art. 84g PPM). Non beneficia neppure di un diritto di interporre appello contro una sentenza del tribunale militare (art. 173 cpv. 1bis PPM).
La Commissione ritiene che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una parziale discriminazione della parte lesa coinvolta in una procedura penale militare rispetto a quella coinvolta in una procedura penale secondo il CPP. In linea con l’autore dell’iniziativa anche la Commissione ritiene urtante che in alcune procedure rette dalla PPM la parte lesa e i suoi congiunti possano beneficiare soltanto di diritti di partecipazione limitati. Per questa ragione ritiene giustificato modificare le basi legali in questo ambito.
4Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale del 4 luglio 2012 all’interpellanza
12.3355 «Per una procedura penale rispettosa dei diritti dei danneggiati» presentata dal consigliere nazionale Mauro Poggia.
5Per la nozione di vittima e di congiunti della vittima cfr. l’art. 116 CPP.
6Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 6 ad art. 117 e N 6 ad art. 122.