Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/93: 10.417 Iv.pa. Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare · 12 pagine

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Rapporto

1 Genesi

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 17 marzo 2010, il consigliere nazionale Christian Lüscher ha presentato un’iniziativa parlamentare tesa a modificare la procedura penale militare al fine di permettere alla vittima e ai suoi congiunti di costituirsi parte civile e di beneficiare di tutti i diritti di parte, indipendentemente dalla loro legittimità a far valere pretese civili contro l’imputato. Il 20 gennaio 2011, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito "la Commissione") ha proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa e, conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), ha deciso senza opposizioni di darle seguito. Il 1° aprile 2011, anche la Commissione degli affari giuridici nel Consiglio degli Stati ha approvato senza opposizioni questa decisione (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2 Lavori della Commissione

La Commissione ha riservato due sedute – una in ottobre 2012 e una in agosto 2013

– all’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Il 15 agosto 2013, ha approvato all’unanimità il progetto preliminare allegato.

Conformemente alla legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione, questo progetto preliminare è sottoposto a consultazione.

In virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata assistita nei suoi lavori dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

Conformemente all’articolo 118 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)3, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il danneggiato può dichiarare di voler partecipare alla procedura penale in veste di accusatore privato. In base all’articolo 119 capoverso 2 CPP, il danneggiato può chiedere unicamente la condanna dell’autore del reato (partecipazione con un’azione penale) o far valere pretese civili in via adesiva (partecipazione con un’azione civile) o combinare entrambe le posizioni (partecipazione con un’azione penale e civile). In tal modo può partecipare alla procedura anche chi fa valere una pretesa di diritto pubblico di risarcimento dei danni (ad esempio nei confronti di un impiegato della Confederazione per danni causati nell’esercizio del proprio servizio). Questa pretesa non può essere fatta valere in via adesiva nella procedura penale, ma il danneggiato può partecipare

1 RS 171.10

2 RS 172.061

3 RS 312.0