Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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812.212.27) e la dichiarazione sanitaria in base alle disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190).
Art. 15e
La Conferenza dei direttori dell’associazione VSP e le organizzazioni equine CHS, NPZ Bern, Consorzio svizzero per l’allevamento dei cavalli arabi, SVSCR, SSPV, FSSE, Swiss Horse Professionals, SQHA, SWRA, VP e ZKV accolgono positivamente la proposta di non dover più registrare segnalazioni nella BDTA. Fanno tuttavia notare che in caso di un eventuale sviluppo della BDTA verso un sistema di libro genealogico, le segnalazioni dovranno nuovamente essere registrate nella BDTA.
Art. 15f
La Conferenza dei direttori dell’associazione VSP e le organizzazioni equine CHS, NPZ Bern, Consorzio svizzero per l’allevamento dei cavalli arabi, SVSCR, SSPV, FSSE, Swiss Horse Professionals, SQHA, SWRA, VP e ZKV richiedono che anche le organizzazioni di allevamento estere, che tengono il libro genealogico per una determinata razza, siano tenute a registrare segnalazioni per gli animali iscritti nel libro genealogico.
3.3 Registrazione dei cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE (art. 16–17c)
Il Canton BE reputa che le disposizioni relative alla registrazione dei cani non soddisfino i requisiti in materia di diritto della protezione dei dati e che debbano essere rielaborate in collaborazione con un esperto di protezione dei dati.
Il Canton BL respinge la modifica sulla rilevazione dei dati prevista poiché manca la sicurezza dell’esecuzione supplementare e propone di riesaminare nuovamente la rilevazione dei dati per la registrazione dei cani.
Il Canton SO opina che la registrazione e l’attualizzazione della grande quantità di dati sui cani siano possibili solo con ingenti oneri e mette in discussione il rapporto tra costi e utilità. Poiché sono inoltre temuti costi accessori, è richiesta una regolamentazione più efficace a livello federale che permetta di fatturare le spese di detenzione di cani per quanto riguarda la gestione dei dati secondo il principio di causalità.
Indipendentemente dalle modifiche previste, il Canton TI richiede l’emanazione di una prescrizione che obblighi i veterinari a notificare i cani che sono stati importati in Svizzera senza microchip e/o passaporto per animali da compagnia agli uffici veterinari cantonali e un divieto di identificazione tramite microchip dei cani importati illegalmente senza l’autorizzazione del veterinario cantonale.
Art. 16 cpv. 2
Malgrado tale disposizione non sia oggetto della revisione prevista, il Canton TI propone che nel microchip non venga registrato il codice del Paese di provenienza, bensì, analogamente all’articolo 15a capoverso 3, il codice della Svizzera.
Art. 16 cpv. 3 lett. dbis
L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH nonché gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono che la discendenza del cane, se nota, continui ad essere rilevata in caso di animali meticci per conoscere almeno la razza di uno dei genitori e poter verificare l’attribuzione per quanto concerne la taglia.
Art. 17 cpv. 2
L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH nonché gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL chiedono, in base alla loro domanda di mantenere la formulazione attuale dell’articolo 16 capoverso 3 lettera dbis, anche l’adeguamento dell’articolo 17 capoverso 2 nonché il rispettivo completamento della disposizione secondo cui i Cantoni possono o possono far registrare anche condizioni e formazioni nella banca dati.
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