Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 10 pagine
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in un’azienda si osserva un tasso elevato di ritorni in calore (oltre il 20%) o di aborti (oltre il 2%).
3.7.2 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) (art. 184–185a) Art. 184 cpv. 1 lett. a
Nonostante non sia oggetto della revisione prevista, Suisseporcs, SUISAG e SVSM propongono la disposizione secondo cui non solo vi è sospetto di PRRS quando gli aborti o le nascite premature si moltiplicano, ma anche quando aumentano le nascite di suinetti gracili.
Art. 184 cpv. 1 lett. f
Il Canton LU, Suisseporcs, SUISAG e SVSM chiedono un’eccezione per lo sperma congelato che è utilizzato 90 giorni dopo il prelievo per una fecondazione artificiale e che proviene da un’azienda di provenienza risultata negativa al test della PRRS durante questo periodo.
Il Canton TI non ritiene tale disposizione accettabile e ne richiede lo stralcio.
GST chiede che per le aziende in cui sono utilizzati seme o embrioni dall’estero sia immediatamente ordinato il sequestro di 1° grado o che i suini colpiti siano messi in quarantena.
Art. 185 e art. 185a
L’ASVC, l’ALA, i Cantoni AR, AI, GR, LU, NW, TG e ZH, e l’ufficio veterinario cantonale GL partono dal presupposto che il periodo di attesa prima di prelevare i campioni per le analisi deve essere sempre uguale e si chiedono pertanto se i numeri di giorni diversi (28 e rispettivamente 21) indicati all’articolo 185 capoverso 3bise all’articolo 185a capoverso 2 siano corretti.
GST, Suisseporcs, SVSM e SUISAG sono favorevoli all’eliminazione di tutti gli animali nelle aziende in cui dei suini sono risultati positivi al test della PRRS.
SCAV JU approva le modifiche proposte ma auspica un’ulteriore regolamentazione per quando riguarda le misure da adottare in presenza di materiale genetico conservato in un effettivo risultato positivo al test della PRRS.
3.7.3 Besnoitiosi (art. 189a–189d)
Solamente il Canton LU si è espresso in merito alle modifiche sulla besnoitiosi. Esso osserva che nel caso ideale, le analisi dei bovini dovrebbero avvenire già nel Paese d’origine. In tal caso, tuttavia, occorre prescrivere il metodo delle analisi ed ev. i laboratori (accreditati) adeguati.
3.7.4 Epizoozie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva (art. 204–206)
Non sono stati trasmessi commenti specifici relativi alle modifiche delle disposizioni di cui sopra.
3.8 Encefalomieliti equine (art. 244a–244d)
Il Canton SO fa notare che nel caso delle epizoozie da combattere la questione relativa all’indennizzo deve essere regolata individualmente e pertanto occorre prevedere una regolamentazione dei costi per le perdite di animali nella sezione sulle encefalomieliti equine.
Art. 244a
I Cantoni AR e TI suggeriscono di stralciare il rimando all’Ufficio internazionale delle epizoozie nel capoverso 3.
Art. 244b
L’ASVC, i Cantoni AI, FR, GR, TG e ZH, e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL propongono di stralciare il capoverso 1 riguardante la notifica di ogni sospetto di encefalomielite
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