Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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equina poiché all’articolo 61 capoversi 1 e 5 è già previsto un obbligo di notifica generale in caso di epizoozia o di ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

Art. 244c cpv. 2

La facoltà Vetsuisse dell’Università di Zurigo si interroga su una possibile precisazione delle misure di sequestro in funzione della rispettiva malattia e delle misure di biosicurezza adottate attuate in una clinica veterinaria (p. es. isolamento dell’animale colpito in un box di isolamento).

Art. 244d cpv. 1

La facoltà Vetsuisse dell’Università di Zurigo si informa circa le disposizioni relative all’analisi di altri possibili ospiti o serbatoi di virus nell’effettivo, nella zona o a livello nazionale. Vorrebbe inoltre sapere come deve essere fornita la prova che i cavalli non costituiscono una fonte di contagio per gli esseri umani e per altri animali.

Il Canton FR e l’ufficio veterianario cantonale SCAV JU si interrogano sull’utilità di un sequestro di 1° grado e propongono di prendere in considerazione anche i pascoli nelle misure sulla trasmissione tramite zanzare vettrici. Inoltre, richiedono lo stralcio dell’aggiunta «se sono necessarie per impedire la trasmissione dell’epizoozia».

3.9 Polmonite enzootica (art. 245e e 245g)

Suisseporcs, SUISAG e SVSM approvano il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE e lo ritengono adeguato per ridurre significativamente il rischio di trasmissione degli agenti patogeni per via erogena e di propagazione tramite il traffico di animali. Inoltre accolgono positivamente il fatto che venga a mancare la disposizione secondo cui occorre cercare delle «stalle d’isolamento» adeguate e indennizzarle. Siccome partono dal presupposto che il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE incontrerà l’opposizione dei Cantoni a causa delle spese supplementari, propongono di cercare una soluzione con le cerchie del settore interessate.

I Cantoni che hanno espresso un parere in merito alla modifica (AR, AI, BE, GR, TG, ZH, NW e SO), l’ASVC, l’ALA, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG,VdU e GL respingono il risanamento totale quale unico metodo di risanamento in caso di PE a causa dei costi elevati per l’indennizzo degli animali e intendono mantenere la possibilità del risanamento parziale. Se tuttavia sarà introdotto il risanamento totale, chiedono che le rispettive perdite di animali non debbano essere indennizzate.

SVS opina che in passato i risanamenti parziali si sono dimostrati validi e pertanto si oppone al risanamento totale in caso di PE come unico metodo di risanamento.

4. Modifica dell’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 79, 101 e 103)

Per l’ufficio veterinario cantonale SCAV GE è importante che la banca dati in cui occorre registrare le notifiche, di cui all’articolo 79 capoverso 4 e articolo 101 capoverso 3, sia di facile uso e non presenti il rischio di un’interpretazione erronea da parte delle persone incaricate.

Il Canton GR rifiuta risolutamente il nuovo capoverso 4 dell’articolo 79 perché teme un grande onere amministrativo per la registrazione e dubita dell’utilità delle notifiche. La notifica nel sistema informatico centrale non è considerata sensata soprattutto perché senza l’ulteriore chiarimento dei fatti non permette di risalire al comportamento di un cane o del suo detentore e, per questo, non serve all’identificazione di cani pericolosi. Inoltre, si teme che la Confederazione realizzi una classifica sovracantonale. La registrazione delle misure nel sistema informatico centrale è invece considerato un metodo corretto per lo scambio di informazioni tra Cantoni per quanto concerne i cani problematici.

Il BZS chiede di trattare in modo restrittivo la consultazione dei dati e il trasferimento di dati e di rendere questi ultimi accessibili a terzi solo quando è necessario.

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