Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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3.4 Mandre transumanti (art. 33 cpv. 2)

Sulla modifica di questa prescrizione si è espresso unicamente il Canton LU che richiede il mantenimento della definizione precisa dell’itinerario di transumanza.

3.5 Provvedimenti di lotta (art. 59 e 61) Art. 59 cpv. 2

L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, NE, SH, SO, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL ritengono urgentemente necessario l’obbligo per i detentori di garantire che in azienda sia disponibile lʼinfrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati allʼimmobilizzazione. Anche il Canton FR, gli uffici veterinari cantonali SCAV GE e JU, nonché Swissgenetics e il servizio BGK approvano le nuove disposizioni. AGORA sostiene fondamentalmente le nuove disposizioni, ma ritiene che non possono portare a nuovi oneri finanziari per le aziende. Anche ASR, USC e PSL fanno notare che, in funzione delle aziende, gli adeguamenti infrastrutturali comporteranno investimenti importanti. Le tre cerchie auspicano una limitazione della disposizione alle infrastrutture o alle strutture per il trattamento di animali visto che considerano eccessivi gli oneri supplementari in molti casi necessari per gli adeguamenti edili. Inoltre la richiesta generale di collaborazione con gli organi della polizia epizootica dovrebbe limitarsi agli elementi generali validi per tutte le aziende indipendentemente dagli animali tenuti. ASR, USC e il Canton NW chiedono un preavviso anticipato per i prelievi dei campioni di routine e un buon coordinamento da parte degli organi di esecuzione. Fanno notare che il materiale di analisi e di vaccinazione è da mettere a disposizione da parte degli organi della polizia epizootica.

L’ufficio veterinario cantonale SCAV JU e il Canton NE auspicano un’aggiunta all’articolo 59 capoverso 3, secondo cui le strutture delle arnie per api devono essere costruite in modo tale da permettere un controllo preciso della covata.

Art. 61 cpv. 6

I Cantoni AI, AR, GR, SO, TG e ZH e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL, ASVC e GST richiedono da una parte che la disposizione sia precisata e limitata unicamente agli animali selvatici che vivono in natura e dall’altra che la notifica debba avvenire presso un veterinario ufficiale, perché i veterinari in attività fondamentalmente non si occupano di animali selvatici.

3.6. Epizoozie altamente contagiose: Afta epizootica (art. 102 cpv. 3bis)

I Cantoni AR, AI, BE, BL, GR, FR, LU, NW, SO, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL, SCAV JU e VdU approvano il principio di un piano per raccogliere il latte. Tuttavia, sono dell’avviso che secondo il diritto vigente l’elaborazione del piano non spetta ai Cantoni bensì all’USAV.

L’associazione Produttori svizzeri di latte accoglie invece positivamente la disposizione.

3.7. Epizoozie da eradicare

3.7.1 Disposizioni comuni: Accertamento delle cause d’aborto (art. 129)

Il servizio BGK e il Canton FR approvano esplicitamente l’estensione anche ai piccoli ruminanti e ai suini dell’obbligo di prelievo di campioni di sangue dalle madri per analisi sierologiche. Il Canton TI auspica che in questo articolo vi sia una specificazione precisa del tipo di analisi per l’accertamento delle cause d’aborto. Inoltre, per ragioni pratiche, preferirebbe mantenere l’esame dei campioni di sangue delle madri solo per i bovini.

Tre pareri del settore suinicolo (Suisseporcs, SUISAG e SVSM) richiedono di estendere lo spettro delle analisi in caso di aborto anche alla peste suina classica, alla peste suina africana, alle clamidie e alle salmonelle. Inoltre, per i suini non si dovrebbe mantenere l’obbligo generale di notifica degli aborti bensì prevedere l’introduzione di un obbligo di notifica solo se

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