Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 10 pagine

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Art. 17a cpv. 1

Il Canton BL ritiene che le disposizioni del presente articolo siano eccessive e ne richiede lo stralcio.

L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR e TG e gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono la menzione esplicita secondo cui il detentore è tenuto a notificare i cambiamenti di indirizzo.

I Cantoni LU e ZH osservano che la registrazione nella banca dati di altre persone che hanno in custodia il cane potrebbe portare a confusione e rendere difficile l’attuazione. Richiedono pertanto di stralciare la possibilità di registrare nella banca dati persone supplementari che hanno in custodia il cane.

Art. 17a cpv. 2

L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e TI, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL richiedono che i passaggi di proprietà siano notificati anche da parte del vecchio detentore affinché il nuovo luogo di dimora del cane sia noto pure se il nuovo detentore non adempie all’obbligo di notifica. Tale notifica è ritenuta utile anche in considerazione dei passaggi di proprietà verso l’estero. Inoltre, è richiesto di fissare un termine di 10 giorni per la notifica di cambiamenti di indirizzo e di detentore.

Art. 17a cpv. 3

L’ASVC, i Cantoni AI, AR, GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e VdU chiedono che anche per la notifica dellʼaddestramento come cani per i servizi di difesa e del previsto impiego quale cane da protezione del bestiame (lett. a e b) sia fissato un termine di 10 giorni. Inoltre, è richiesto che in caso di notifica di un cane con le orecchie e/o la coda recise (lett. d) sia inviata una conferma da parte del veterinario cantonale che attesti il rispetto delle norme relative al divieto di recisione oppure che la notifica stessa possa essere effettuata esclusivamente dalle autorità veterinarie.

L’ufficio veterinario cantonale SCAV GE ritiene poco probabile che un detentore di animali effettui la notifica in prima persona e propone che la notifica di un cane con le orecchie e/o la coda recise sia effettuata dai veterinari.

Il Canton ZH richiede che lo scopo di utilizzo di un cane (lett. c) non debba essere notificato.

Art. 17b

L’ASVC, i Cantoni GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG e GL osservano che il termine «Hundesteuer» (tassa sui cani) non è corretto perché si tratta di un tributo.

Il Canton ZH osserva inoltre che in diversi Cantoni la responsabilità della registrazione dei cani spetta ai comuni e per questo richiede un adeguamento della formulazione in tale senso.

Il Canton GR spiega che il registro dei cani non dovrebbe essere condotto unicamente in relazione alla tassa sui cani, ma anche in base ad altri compiti assegnati relativi al controllo dei cani e suggerisce pertanto un’aggiunta al capoverso 2.

Art. 17c

Il Canton BL richiede che i dati relativi a un cane deceduto siano cancellati già dopo cinque anni e non dopo 10.

L’ASVC, i Cantoni AI, GR, TG e ZH, gli uffici veterinari cantonali AVSV SG, GL e SCAV GE deplorano la mancanza di chiarezza nelle competenze per quando concerne il trattamento dei dati (cpv. 1) e chiedono che siano accordate competenze anche ai comuni per l’elaborazione di determinati dati. Inoltre, propongono l’introduzione della categoria «detentore sconosciuto» per i cani che, in seguito a un furto, non hanno più un detentore o di cui il nuovo detentore non è noto.

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