Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

5. Non è chiaro in quale misura lo studio pilota possa migliorare l’offerta di cure nelle regioni di frontiera. L’offerta di riabilitazione in Svizzera è esaustiva e la qualità delle cure prestate all’estero non è per nulla stata esaminata.

6. Peraltro, la proposta di attribuire al Consiglio federale la competenza di organizzare la cooperazione transfrontaliera a livello di ordinanza non è convincente. I Cantoni dovrebbero avere il diritto di essere consultati o avere diritto di veto.

7. Il progetto di legge non dà inoltre risposta a molte altre questioni di applicazione: a. cosa si intende con regione estera limitrofa? b. i fornitori di prestazioni esteri devono adempiere i medesimi criteri che valgono per i fornitori di prestazioni svizzeri (EAE ecc.)? c. presso quale tribunale va fatto ricorso? d. qual è il giudice competente per eventuali procedure di risarcimento dei danni causati da errori nelle cure? e. secondo il progetto di legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), gli ospedali svizzeri devono costituirsi in una comunità certificata per fornire prestazioni nel quadro della LAMal. Le cliniche estere verrebbero dispensate da tale obbligo?

In conclusione: la revisione proposta non ha vantaggi effettivi per i pazienti. Invece ha effetti negativi sui Cantoni che pagano gli elenchi ospedalieri e sulle condizioni concorrenziali in cui operano i fornitori di prestazioni ambulatoriali.

H+ Gli Ospedali Svizzeri approva il progetto soltanto a condizione che i fornitori di prestazioni esteri siano assoggettati alle stesse condizioni e alle stesse norme di qualità valide per gli Svizzeri. Di conseguenza, è necessario che, in caso di soppressione del principio della territorialità, queste condizioni (legislazione svizzera, condizioni cantonali e convenzioni con i partner sociali) siano applicabili anche ai fornitori di prestazioni esteri. Inoltre, la delega legislativa esaustiva al Consiglio federale deve essere rifiutata. Tutti i punti importanti devono essere disciplinati a livello di legge e non soltanto di ordinanza.

Medswiss.net rileva che il sistema attuale si è rivelato efficace. Non ritiene accettabile una cooperazione transfrontaliera nel senso di un’apertura unilaterale ai fornitori di prestazioni esteri, in particolare se gli assicuratori possono imporre agli assicurati di farsi curare all’estero. Se il Consiglio federale approva una tale apertura transfrontaliera, deve autorizzare anche contratti con l’estero in materia di assicurazioni sociali.

Physioswiss respinge chiaramente la revisione con argomenti ancora più dettagliati di quelli della FMH. Il principio di territorialità deve continuare ad essere applicabile all’AOMS.

ChiroSuisse precisa che la qualità della formazione e del perfezionamento dei chiropratici in Svizzera è riconosciuta a livello mondiale e che è nettamente diversa da quella dispensata nei Paesi europei.

L’ASMI attira l’attenzione sul fatto che il sistema attuale si è rivelato efficace. Non ritiene accettabile una cooperazione transfrontaliera nel senso di un’apertura unilaterale ai fornitori di prestazioni esteri, in particolare se gli assicuratori possono imporre agli assicurati di farsi curare all’estero. Se il Consiglio federale approva un tale apertura transfrontaliera, deve autorizzare anche contratti con l’estero in materia di assicurazioni sociali.

Da queste considerazioni devono essere esclusi gli assicurati privati (i cosiddetti paganti in proprio) che di loro iniziativa e per diversi motivi preferiscono il sistema sanitario svizzero, soprattutto per gli elevati standard dell’offerta medica, delle cure, della comunicazione e dell’ospitalità. Così, indipendentemente dalla base dell’AOMS, questi assicurati non gravano né sulle casse dello Stato né sulle assicurazioni sociali.