Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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dell’ospedale scelto dall’assicurato è superiore alla media, questo dovrà corrispondere la differenza.

Santésuisse ritiene che il progetto di legge concernente l’assunzione dei costi in caso di cura ospedaliera non sia ancora chiaro su un altro punto e necessiti pertanto di un adeguamento. Gli assicurati che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS e hanno un concreto punto di riferimento in un Cantone possono infatti scegliere l’ospedale (negli elenchi ospedalieri), ma non si evince in modo sufficientemente esplicito che l’assunzione proporzionale del rimborso si limita alla tariffa applicabile nel Cantone in cui l’assicurato esercita la propria attività lucrativa. Santésuisse avanza proposte concrete per la formulazione del testo di legge.

L’ASA sottolinea che il divieto di discriminazione recepito con il diritto europeo di coordinamento non deve implicare una disparità di trattamento tra gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS e quelli residenti in Svizzera. L’ASA approva pertanto la creazione di una base legale che prevede che i Cantoni debbano partecipare ai costi di cura ospedaliera in Svizzera per gli assicurati UE. Ad oggi tale disposizione si applica solo agli assicurati residenti in Svizzera. A tale proposito il nuovo disciplinamento stabilisce una parità di trattamento tra gli assicurati e deve essere accolto con favore in nome del principio del divieto di discriminazione.

2.2.2. Contrari

La CDS sottolinea che il disciplinamento concernente l’assunzione dei costi delle cure stazionarie per gli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS differisce da quello applicato agli assicurati domiciliati in Svizzera in quanto gli assicuratori-malattie devono assumere tutti i costi per i primi (art. 37 OAMal). Al fine di impedire una discriminazione degli assicurati UE/AELS, la revisione dell’articolo 49a LAMal prevede che i costi delle prestazioni stazionarie in Svizzera per gli assicurati che vivono in uno Stato dell’UE/AELS siano assunti sia dagli assicuratori-malattie sia dai Cantoni nella stessa misura dei costi assunti per gli assicurati domiciliati in Svizzera.

La CDS contesta l’osservazione secondo cui il divieto di discriminazione recepito con il diritto europeo di coordinamento non sia considerato dal disciplinamento attuale, in quanto i costi delle cure stazionarie sono interamente coperti (dall’assicurazione malattie) anche per gli assicurati che vivono in uno Stato dell’UE/AELS.

La revisione della legge prevista nell’avamprogetto comporta senza ragione imperativa un trasferimento dei costi di circa 11,5 milioni di franchi dall’AOMS ai Cantoni. Una responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la politica delle cure prestate a persone che non vivono nel Cantone e dalla quale potrebbe derivare un obbligo di cofinanziamento non sussiste.

Per tali ragioni, il Comitato direttivo della CDS respinge il relativo adeguamento della legge.

Solo i Cantoni GE e NE approvano questo punto della revisione, mentre tutti gli altri Cantoni rifiutano la revisione proposta dell’articolo 49a LAMal. L’argomentazione è la stessa sollevata dalla CDS (cfr. sopra). Alcuni Cantoni insistono ulteriormente sulla mancanza di possibilità di controllo da parte dei Cantoni, sui costi amministrativi elevati e, in generale, su varie questioni concernenti l’attuazione concreta della revisione. Alcuni Cantoni puntualizzano che eventuali riforme in questo ambito devono essere neutre in termini di costi insieme ad altre riforme, altrimenti il finanziamento deve essere assunto dalla Confederazione.