Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/107: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 9 pagine

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rendono più difficile il potenziamento delle reti di telefonia mobile. Chiedono quindi un moderato aumento del valore limite dell’impianto e un allentamento dell’obbligo di autorizzazione.

Le FFS chiedono di aumentare dagli attuali 1 a 3 μT il valore limite dell’impianto per gli impianti ferroviari e le linee ad alta tensione delle ferrovie.

4.6 Radiodiffusione

L’Associazione radio private svizzere (ARPS) richiama l’attenzione sul fatto che le limitazioni preventive delle emissioni sancite dall’ORNI renderebbero più difficile o impossibile, durante la migrazione dalle OUC alle DAB+, il contemporaneo utilizzo delle due tecnologie per un periodo di tempo limitato. Propone che vengano concesse agevolazioni temporanee nei singoli casi o a livello generale.

4.7 Obbligo di informazione sul carico di radiazioni

Il Canton ZH fa notare l’esigenza di abitanti, proprietari di fondi e altri interessati di essere informati in merito alle radiazioni nelle vicinanze di linee ad alta tensione e impianti ferroviari. Propone pertanto di obbligare i titolari degli impianti a rendere pubblica tale informazione. Tale obbligo potrebbe essere sancito nell’ordinanza sulla geoinformazione.

Una proposta dell’Istituto di igiene dell’edificio va nella stessa direzione: i superamenti del valore limite dell’impianto su fondi sui quali vi sono o possono essere realizzati luoghi a utilizzazione sensibile devono essere iscritti nel registro fondiario.

4.8 Aspetti relativi alla pianificazione del territorio

Secondo l’articolo 16 ORNI, le zone edificabili possono essere delimitate soltanto «dove i valori limite dell’impianto [….] vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati [….] oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile». Nelle zone edificabili che sono state delimitate prima dell’entrata in vigore dell’ORNI, invece, possono essere costruiti edifici anche quando il valore limite dell’impianto viene superato.

Il Canton BE reputa che questa disposizione sia troppo poco incisiva e si auspica che la realizzazione di nuovi luoghi a utilizzazione sensibile debba essere in linea generale evitata in caso di superamento del valore limite dell’impianto indipendentemente da quando la parcella in questione è stata azzonata.

Un’impresa ferroviaria e uno studio di ingegneria attivo nel settore della tecnica ferroviaria sono invece del parere che l’attuale norma pregiudichi i titolari degli impianti ferroviari nei confronti dei committenti di parcelle limitrofe delimitate prima dell’entrata in vigore dell’ORNI. In tali parcelle si possono costruire edifici anche in caso di superamento del valore limite dell’impianto in luoghi a utilizzazione sensibile. Se l’impianto ferroviario verrà in seguito sottoposto a modifica (sostanziale), il titolare sarà tenuto, secondo la nuova regolamentazione, a rispettare il valore limite dell’impianto o almeno a ridurre al minimo i campi magnetici. Viene pertanto proposto che, in tale situazione, si mantenga il divieto di peggioramento finora vigente.

4.9 Ricerca

Medici per l’ambiente reputa che l’attuale promozione della ricerca sui rischi dei campi magnetici sia insoddisfacente e che non disponga di fondi sufficienti. Propone che, in applicazione del principio di causalità sancito nell’articolo 2 LPAmb, presso i titolari degli impianti venga riscossa una tassa a destinazione vincolata i cui proventi potrebbero aumentare il budget statale destinato alla ricerca indipendente. La tassa sarà pagata anche dai titolari degli impianti elettrici.