Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Argomenti a favore dell’esclusione degli sgravi fiscali dal potenziale di risorse
– Notevole margine di manovra dei Cantoni: sebbene gli sgravi fiscali poggino su una base
legale federale, la Confederazione concede gli sgravi soltanto a titolo sussidiario su richie- sta dei Cantoni. Di conseguenza vi è una differenza sostanziale rispetto alle società che beneficiano di agevolazioni fiscali, nel cui caso l’imposizione ridotta costituisce un diritto ancorato nella legge sull’armonizzazione delle imposte.
Per le agevolazioni fiscali in favore delle zone di rilancio economico, i Cantoni godono di un notevole margine di manovra. Ciò significa che i Cantoni con zone di rilancio econo- mico potrebbero influenzare direttamente il volume del loro potenziale di risorse e quindi anche i versamenti di compensazione, sempre che le agevolazioni fiscali non siano stabi- lite secondo criteri poco oggettivi dissociati dalla concessione effettiva degli sgravi fiscali. Proprio questa influenzabilità dei versamenti di compensazione costituiva nel precedente regime di perequazione uno dei punti deboli dell’indice della capacità finanziaria che ha potuto essere eliminato grazie alla NPC.
– Disparità di trattamento tra Cantoni: a differenza dell’imposizione privilegiata di società
holding, di domicilio e miste, le agevolazioni fiscali in favore delle zone di rilancio econo- mico sono limitate a queste zone. Infatti, non tutti i Cantoni possono beneficiare degli sgravi fiscali della Confederazione. Questa distinzione è conforme alla politica regionale, che ha come scopo di accrescere le opportunità delle regioni svantaggiate strutturalmente nella concorrenza fiscale. Tuttavia, nella perequazione finanziaria tutti i Cantoni devono essere equiparati.
– Privilegiare uno strumento specifico della concorrenza fiscale: se si considerano le agevola-
zioni fiscali in favore delle zone di rilancio economico nel potenziale di risorse si privilege- rebbero queste agevolazioni rispetto a una strategia di aliquote d’imposta generalmente basse. Se un Cantone riduce l’onere fiscale per le persone giuridiche in generale, la ridu- zione non ha alcun impatto diretto sul potenziale di risorse. Tuttavia, si trova confrontato con un crescente potenziale di risorse, nella misura in cui nuove aziende si insediano effet- tivamente nel Cantone a seguito della politica fiscale, ciò che corrisponde alla concezione della creazione di valore fiscalmente utilizzabile. Qualora nel potenziale di risorse fossero considerate le agevolazioni fiscali discrezionali in favore delle zone di rilancio economico, il meccanismo «imposte più basse – insediamento di nuove aziende – potenziale di risorse crescente» si annullerebbe per gli utili interessati. Verrebbe a crearsi un falso incentivo a favore di agevolazioni fiscali discrezionali.
– Confusione tra perequazione finanziaria e politica regionale: i presupposti fondamentali
degli sgravi fiscali sono determinati dalla politica regionale della Confederazione. Se si considerano le agevolazioni fiscali in favore delle zone di rilancio economico nel potenziale di risorse, si metterebbe in relazione diretta uno strumento della perequazione finanziaria con la politica regionale. In questo modo, ad esempio, la determinazione periodica delle zone di rilancio inciderebbe sul potenziale di risorse. Di conseguenza i criteri della politica regionale permetterebbero di stabilire il volume del potenziale di risorse, ciò che sarebbe contrario alla dissociazione tra politica settoriale e perequazione finanziaria realizzata con la NPC.