Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
5.4.5 Sgravi fiscali nel quadro della politica regionale (ex «decreto Bonny»)
Basi giuridiche
Con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2008 della legge federale sulla politica regionale1, il «de- creto Bonny» sulle agevolazioni fiscali in favore delle zone di rilancio economico2 ha ricevuto nell’articolo 12 della legge una nuova base giuridica:
Art. 12 Sgravi fiscali
1
Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull’imposta federale diretta.
2
Gli sgravi sull’imposta federale diretta sono concessi soltanto se:
a. un’impresa industriale oppure un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;
b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di econo- mia regionale;
c. il Cantone prevede il recupero d’imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusi- vamente.
3
Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnata- mente l’obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.
in questo modo si tiene conto dell’esigenza principale del decreto Bonny anche dopo l’en- trata in vigore della nuova legge federale; questo è quanto chiesto allora dal Parlamento e da una maggioranza dei Cantoni. Per contro, il perimetro delle zone di applicazione è stato notevolmente ridotto con le nuove ordinanze3.
1 RS 901.0
2 L’articolo 6 del decreto Bonny aveve il tenore seguente: «Un’impresa può beneficiare di agevolazioni dell’imposta federale diretta solo se anche il Cantone in cui è realizzato il progetto le concede agevolazioni fiscali».
3 – ordinanza del Consiglio federale concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale (RS 901.022); e – ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali (RS 901.022.1).