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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

Sezione 1: Assegnazione di sussidi

Art. 2 Principio

I sussidi della presente sezione possono essere concessi soltanto se la Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale sull’associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 3 Condizioni per la concessione di sussidi

1 I sussidi a sostegno di progetti di mobilità e di cooperazione possono essere concessi se i progetti:

a. si svolgono sulla base di accordi conclusi tra gli istituti o le organizzazioni partecipanti;

b. presuppongono la partecipazione del richiedente svizzero; e

c. non ottengono alcun finanziamento mediante fondi dell’UE.

2 I sussidi vengono concessi:

a. per la partecipazione alle attività con i Paesi associati che partecipano ai programmi;

b. nel quadro delle attività extrascolastiche, per la partecipazione alle attività con i Paesi partner limitrofi all’UE.

Art. 4 Sussidi per progetti di mobilità

1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di mobilità di cui all’articolo 1 lettera a numero 1.

2 I sussidi a sostegno di progetti di mobilità possono essere concessi per:

a. i costi per il sostegno organizzativo della mobilità da parte dell’organizzazione richiedente;

b. i costi per il sostegno di singole persone;

c. i costi aggiuntivi per l’assistenza linguistica o per il sostegno di singole persone disabili o con possibilità limitate.

Art. 5 Sussidi per progetti di cooperazione

1 La SEFRI può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di cooperazione di cui all’articolo 1 lettera a numero 1.

2 I sussidi a sostegno di progetti di cooperazione possono essere concessi per:

a. le spese per il personale finalizzate alla gestione e alla realizzazione di progetti e le prestazioni intellettuali;