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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine
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Ordinanza RU
Capitolo 2: Partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù
Sezione 1: Assegnazione di sussidi
Art. 2 Principio
I sussidi della presente sezione possono essere concessi soltanto se la Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale sull’associazione ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 3 Condizioni per la concessione di sussidi
1 I sussidi a sostegno di progetti di mobilità e di cooperazione possono essere concessi se i progetti:
a. si svolgono sulla base di accordi conclusi tra gli istituti o le organizzazioni partecipanti;
b. presuppongono la partecipazione del richiedente svizzero; e
c. non ottengono alcun finanziamento mediante fondi dell’UE.
2 I sussidi vengono concessi:
a. per la partecipazione alle attività con i Paesi associati che partecipano ai programmi;
b. nel quadro delle attività extrascolastiche, per la partecipazione alle attività con i Paesi partner limitrofi all’UE.
Art. 4 Sussidi per progetti di mobilità
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di mobilità di cui all’articolo 1 lettera a numero 1.
2 I sussidi a sostegno di progetti di mobilità possono essere concessi per:
a. i costi per il sostegno organizzativo della mobilità da parte dell’organizzazione richiedente;
b. i costi per il sostegno di singole persone;
c. i costi aggiuntivi per l’assistenza linguistica o per il sostegno di singole persone disabili o con possibilità limitate.
Art. 5 Sussidi per progetti di cooperazione
1 La SEFRI può concedere alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera sussidi a sostegno di progetti di cooperazione di cui all’articolo 1 lettera a numero 1.
2 I sussidi a sostegno di progetti di cooperazione possono essere concessi per:
a. le spese per il personale finalizzate alla gestione e alla realizzazione di progetti e le prestazioni intellettuali;