Progetto
Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine
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Ordinanza RU
internazionale di istituzioni e organizzazioni per la promozione della cooperazione scientifica transfrontaliera.
Art. 19 Condizioni
1 I sussidi possono essere concessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il progetto è d’interesse nazionale e d’importanza politica-formativa;
b. al momento previsto il progetto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali;
c. il progetto è gestito da un’istituzione o da un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto;
d. il progetto non è già sostenuto da altri sussidi della Confederazione.
2 Non possono beneficiare dei sussidi:
a. singole persone;
b. istituzioni e organizzazioni che in virtù della loro finalità non sono correlate primariamente alla promozione nel settore dell’educazione.
Art. 20 Calcolo dei sussidi
1 Un sussidio copre al massimo il 60 per cento dei costi.
2 I sussidi vengono calcolati in modo che nessun sussidio richieda più del 25 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.
3 La SEFRI decide su richiesta in merito all’assegnazione di sussidi.
4 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo contrattuale è possibile presentare una nuova domanda.
Art. 21 Procedura
Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere le seguenti indicazioni:
a. il nome del richiedente;
b. l’istituzione o l’organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sussidio;
c. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario;
d. prestazioni proprie e altre partecipazioni e ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
e. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e l’interesse nazionale;
f. il sussidio federale richiesto.