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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

internazionale di istituzioni e organizzazioni per la promozione della cooperazione scientifica transfrontaliera.

Art. 19 Condizioni

1 I sussidi possono essere concessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il progetto è d’interesse nazionale e d’importanza politica-formativa;

b. al momento previsto il progetto non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari federali;

c. il progetto è gestito da un’istituzione o da un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto;

d. il progetto non è già sostenuto da altri sussidi della Confederazione.

2 Non possono beneficiare dei sussidi:

a. singole persone;

b. istituzioni e organizzazioni che in virtù della loro finalità non sono correlate primariamente alla promozione nel settore dell’educazione.

Art. 20 Calcolo dei sussidi

1 Un sussidio copre al massimo il 60 per cento dei costi.

2 I sussidi vengono calcolati in modo che nessun sussidio richieda più del 25 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.

3 La SEFRI decide su richiesta in merito all’assegnazione di sussidi.

4 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo contrattuale è possibile presentare una nuova domanda.

Art. 21 Procedura

Le domande di sussidio devono essere presentate alla SEFRI e includere le seguenti indicazioni:

a. il nome del richiedente;

b. l’istituzione o l’organizzazione alla quale dovrebbe essere concesso un sussidio;

c. una descrizione del progetto (programma o progetto), incluso il quadro finanziario;

d. prestazioni proprie e altre partecipazioni e ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

e. una motivazione per la partecipazione della Svizzera, in particolare indicazioni sull’importanza scientifica e l’interesse nazionale;

f. il sussidio federale richiesto.