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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine
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Ordinanza RU
d. assegnare sussidi per organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative.
2 La SEFRI si occupa di verificare l’utilizzo dei sussidi e di valutare la partecipazione svizzera.
3 I sussidi della presente sezione possono essere concessi a prescindere dall’esistenza di un trattato internazionale per l’associazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 8 Informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione
1 La SEFRI può informare gli istituti di formazione, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulla partecipazione ai programmi europei in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.
2 La SEFRI cura la divulgazione e la valorizzazione di prodotti e rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e di cooperazione presso i destinatari dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 9 Rappresentanza degli interessi svizzeri
1 La SEFRI nomina i delegati svizzeri per rappresentare gli interessi svizzeri:
a. in comitati e istituzioni dell’UE o dei suoi Stati membri nel settore dell’educazione;
b. durante l’adesione svizzera prevista o già avviata a reti e iniziative nel settore dell’educazione
2 Può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri.
Art. 10 Visite preparatorie
1 La SEFRI può concedere sussidi per le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni e organizzazioni svizzere nei Paesi che partecipano ai programmi, se servono allo scopo di avviare una partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
2 Il contributo massimo per una visita preparatoria è di 1 500 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno.
3 I sussidi sono concessi su richiesta tramite decisione.
Art. 11 Organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative
1 La SEFRI può concedere sussidi alle organizzazioni pubbliche e private con sede in Svizzera per l’adesione a organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d.
2 Possono essere concessi sussidi su richiesta, se tali organi di esecuzione e di contatto, reti e iniziative soddisfano importanti esigenze del settore svizzero dell’educazione e se: