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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

Art. 22 Concessione di sussidi

I sussidi conformemente alle disposizioni determinanti della legge sui sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Capitolo 5: Casa svizzera nella CIUP

Sezione 1: Principio, scopo e contributo

Art. 23 Principio e scopo

1 La Casa svizzera nella CIUP accoglie studenti avanzati, professori, medici, studiosi e artisti che conducono studi o ricerche presso un’università, una scuola superiore di belle arti o un’altra scuola universitaria in Francia.

2 La Confederazione accorda, nei limiti dei crediti stanziati, un sostegno finanziario alla Casa svizzera nella CIUP.

Art. 24 Contributo

1 Il contributo è assegnato sotto forma di importo forfettario.

2 Serve a finanziare:

a. la manutenzione dell’edificio e i provvedimenti edilizi;

b. la gestione della Casa svizzera, compreso lo stipendio del direttore;

c. le attività di pubbliche relazioni;

d. gli oneri della Commissione di selezione.

3 Sono sostenuti soltanto i provvedimenti edilizi conformi alle raccomandazioni dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Sezione 2: Procedura di selezione

Art. 25 Commissione di selezione

1 La Commissione di selezione della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera e sottopone le sue proposte alla SEFRI.

2 La Commissione di selezione è composta da sei membri:

a. due rappresentanti della Camera delle «scuole universitarie» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

b. un rappresentante della Camera delle «scuole universitarie professionali» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

c. un rappresentante della Camera delle «alte scuole pedagogiche» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;