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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine
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Ordinanza RU
d. il direttore della Casa svizzera;
e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.
3 Uno dei rappresentanti della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.
4 La segreteria generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce la segreteria della Commissione.
5 La Commissione non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 26 Procedura di ammissione e durata
1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda alla segreteria della Commissione di selezione presso la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
2 La SEFRI decide in merito all’ammissione su proposta della Commissione di selezione.
3 Il soggiorno è limitato a un anno.
4 La SEFRI può prolungare il soggiorno di un anno, su proposta della Commissione di selezione e, in casi eccezionali, il soggiorno può essere prorogato una seconda volta di un anno.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° … 2015.
4 RS 172.010
5 RU 2004 447, 2008 311