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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

d. il direttore della Casa svizzera;

e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.

3 Uno dei rappresentanti della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.

4 La segreteria generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce la segreteria della Commissione.

5 La Commissione non è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 26 Procedura di ammissione e durata

1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda alla segreteria della Commissione di selezione presso la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

2 La SEFRI decide in merito all’ammissione su proposta della Commissione di selezione.

3 Il soggiorno è limitato a un anno.

4 La SEFRI può prolungare il soggiorno di un anno, su proposta della Commissione di selezione e, in casi eccezionali, il soggiorno può essere prorogato una seconda volta di un anno.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi è abrogata.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° … 2015.

4 RS 172.010

5 RU 2004 447, 2008 311