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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione di progetti di cooperazione. Queste comprendono incontri di progetto transnazionali, assistenza in caso di esigenze particolari, eventi moltiplicatori e attività transnazionali di apprendimento, insegnamento e formazione.

Art. 6 Calcolo e procedura

1 Per il calcolo dei sussidi di cui agli articoli 4 e 5 si applicano per analogia le direttive attuative in vigore ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/20132, nella misura in cui sono applicabili.

2 I sussidi di cui agli articoli 4 e 5 non possono superare le aliquote massime stabilite dalla Commissione europea per i partecipanti.

3 Le domande devono essere inoltrate alla SEFRI.

4 La SEFRI può stabilire annualmente i termini di inoltro delle domande per ogni tipologia di sussidio e pubblicarli sul sito Internet.

5Conformemente alle disposizioni determinanti della legge sui sussidi, i sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

6 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Alla fine del periodo contrattuale è possibile presentare una nuova domanda.

7 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, la SEFRI definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri:

a. rinuncia al finanziamento di singole attività di programma;

b. sostegno prioritario della mobilità dalla Svizzera verso l’estero;

c. sostegno prioritario delle domande di organizzazioni pubbliche o private a scopo non lucrativo.

Sezione 2: Misure collaterali

Art. 7 Principio

1 Per l’attuazione delle misure collaterali di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 la SEFRI può provvedere a quanto segue:

a. garantire informazione, consulenza, divulgazione e valorizzazione dei prodotti e dei rapporti elaborati nel quadro dei progetti di mobilità e cooperazione;

b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;

c. assegnare sussidi per le visite preparatorie;

2 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GU LU 347 del 20.12.2013, p. 50