Progetto
Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Ordinanza RU
3 Nel caso in cui la Svizzera non si associ ai programmi dell’UE, nella convenzione sulle prestazioni la SEFRI può prevedere deroghe alle direttive attuative in vigore conformemente al regolamento (UE) n. 1288/2013.
4 La SEFRI esercita la vigilanza sull’agenzia nazionale nell’adempimento dei compiti che le sono assegnati.
Sezione 4: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 16
1 Per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù, nel limite dei crediti stanziati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è autorizzato a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Il DEFR può attribuire tale competenza alla SEFRI.
Capitolo 3: Borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei
Art. 17
1 La SEFRI può concedere borse di studio per la formazione presso istituti universitari europei.
2 Sono assegnate borse di studio integrali, il cui importo varia in funzione delle indicazioni degli istituti universitari. Il quadro finanziario stabilisce il numero delle borse di studio.
3 Gli interessati si candidano presso gli istituti universitari. La procedura di selezione si svolge, d’intesa con la SEFRI, secondo le indicazioni e le procedure degli istituti universitari. La decisione di ammissione definitiva dell’istituto universitario è la condizione per la concessione di una borsa di studio federale. Le borse di studio sono concesse per la durata di un anno accademico.
Capitolo 4: Aiuti finanziari per il rafforzamento e l’ampliamento della cooperazione internazionale in materia di educazione
Art. 18 Sussidi
Per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione, la SEFRI può assegnare sussidi per eventi, progetti e programmi con partecipazione