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Consultazione 2014/125: Revisione totale dell'ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e per la Casa svizzera a Parigi · 10 pagine

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Ordinanza RU

a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o

b. presuppongono la concessione di sussidi statali.

3 I sussidi sono concessi per i costi imputabili in modo comprovato all’attività degli organi di esecuzione e di contatto e all’adesione a reti e iniziative nel quadro della partecipazione svizzera. Tali compiti sono portati avanti da un’istituzione o un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.

Art. 12 Verifica, valutazione e rapporto

1 La SEFRI verifica l’utilizzo dei fondi che ha concesso.

2 Si assicura che la partecipazione svizzera ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù sia valutata.

3 Presenta rapporto periodicamente al Consiglio federale e all’UE, nella misura in cui ciò è stato concordato nei trattati internazionali.

Sezione 3: Agenzia nazionale

Art. 13 Designazione e compiti

La SEFRI può designare un istituto idoneo come agenzia nazionale oppure riunire più enti idonei e affidare all’agenzia così costituita i seguenti compiti:

a. preparare la documentazione ricevuta fino alla fase in cui la SEFRI emanerà una decisione sull’assegnazione dei sussidi del presente capitolo e curare lo svolgimento del progetto secondo la decisione della SEFRI. Fanno eccezione le misure di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d;

b. adottare le misure di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a.

Art. 14 Indennità

1 La SEFRI può indennizzare l’agenzia nazionale per l’esercizio dei suoi compiti.

2 Le indennità possono essere concesse all’agenzia nazionale per i costi imputabili in modo comprovato all’adempimento dei compiti che le sono stati delegati. Tali compiti sono portati avanti da un’istituzione o da un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni e vigilanza

1 La SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con l’agenzia nazionale. Se più enti idonei svolgono i compiti dell’agenzia nazionale, la SEFRI conclude una convenzione separata per ogni ente.

2 La convenzione sulle prestazioni indica nel dettaglio i compiti da svolgere e stabilisce le indennità per l’adempimento di tali compiti.