Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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fini della realizzazione dell’interesse pubblico o della protezione di diritti fondamentali altrui.

Il principio della proporzionalità assume un’importanza particolare nella concretizzazione delle norme costituzionali: uno dei presupposti per la restrizione dei diritti fondamentali, è espressamente sancito come «fondamento dello Stato di diritto» nell’articolo 5 capoverso 2 Cost. Il principio della proporzionalità delle misure statali è un concetto che informa tutto l’ordinamento costituzionale e legislativo. Nel diritto penale la proporzionalità va in particolare rispettata nel disporre una misura, mentre nell’irrogare una pena essa trova espressione nel principio di colpevolezza.

In accordo con la dottrina, il Tribunale federale riconosce nel principio della proporzionalità un principio fondante dello Stato di diritto, determinante in tutti i settori del diritto pubblico, che di conseguenza si impone nella totalità del diritto amministrativo e va rispettato sia nell’applicazione del diritto sia nell’attività legislativa20. Dottrina e prassi concordano anche sulla funzione del principio della proporzionalità, che è quella di tutelare i cittadini da ingerenze eccessive dello Stato21. Poiché si tratta di un principio guida dell’intero agire statale, il principio della proporzionalità si applica anche all’interpretazione della Costituzione (per l’interpretazione armonizzante e quella conforme al diritto internazionale).

1.3.4 Relazione tra diritto internazionale e iniziative popolari22

Le iniziative popolari che violano le disposizioni cogenti del diritto internazionale sono nulle e quindi non sono sottoposte al voto popolare. Quelle che violano altre disposizioni del diritto internazionale sono valide e, se approvate dal Popolo e dai Cantoni, devono essere attuate (art. 139 cpv. 3, 193 cpv. 4, 194 cpv. 2 e 195 Cost.).

D’altra parte le norme costituzionali contrarie al diritto internazionale dovrebbero costituire un’eccezione limitata nel tempo; lo esigono la Costituzione stessa (art. 5 cpv. 4), gli interessi di politica estera della Svizzera e l’importanza del diritto internazionale per la coesistenza pacifica degli Stati. In caso di approvazione di un’iniziativa contraria al diritto internazionale non cogente, il legislatore e le autorità devono sforzarsi di attuarla conformemente al diritto internazionale. Ma non è sempre facile tenere conto sia della volontà del costituente sia degli obblighi internazionali: talvolta occorre pertanto rinegoziare il trattato, denunciarlo o accettare di violare gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera.

Sorgono tuttavia problemi se i trattati sono indenunciabili o se, per motivi politici o economici, la Svizzera non intende rinunciare agli impegni presi. In tali casi la violazione del diritto internazionale potrebbe avere carattere permanente e, se il trattato in questione dispone di un meccanismo di controllo, la Svizzera rischia una condanna da parte di un organo internazionale. Nel caso della Convenzione del 4 novembre 195023 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che accerta una violazione della CEDU deve essere messa in atto e l’attuazione è sorvegliata dal

20 DTF 96 I 234 consid. 5

21 DTF 102 Ia 234 consid. 5c. Cfr. anche messaggio concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 123.

22 Rapporto sulla relazione tra diritto internazionale e diritto nazionale, n. 8.7 e 9.6.

23 RS 0.101