Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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1.5.10 Esecuzione dell’interdizione
L’interdizione a vita è eseguita secondo le stesse modalità previste dal diritto vigente56.
L’esecuzione dell’interdizione è assicurata in primo luogo mediante l’estratto del casellario giudiziale, per la precisione mediante l’estratto ordinario (art. 371 CP) o il nuovo estratto specifico per privati (art. 371a CP). Secondo il diritto vigente, quest’ultimo contempla soltanto le sentenze che contengono un’interdizione di esercitare un’attività pronunciata a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili. L’avamprogetto prevede ora che l’estratto specifico privato comprenda anche le sentenze contenenti un’interdizione concernente attività terapeutiche o di cura (art. 371a AP-CP). Ne consegue pertanto che l’estratto specifico potrà essere chiesto non soltanto da chi si candida per un’attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una tale attività, ma anche da chi si candida per un’attività terapeutica o di cura o esercita una siffatta attività.
La vigilanza e l’assistenza sono assicurate dalle strutture preposte all’assistenza riabilitativa, che va pronunciata obbligatoriamente (art. 67 cpv. 7 AP-CP), giacché è opportuno che i datori di lavoro, le associazioni e le organizzazioni restino liberi di richiedere un estratto specifico per privati (riguardo ai motivi di tale scelta, cfr. n. 2.1.7). L’obbligo di disporre l’assistenza riabilitativa risulta necessario anche alla luce del fatto che le attività professionali o extraprofessionali organizzate esercitate a titolo indipendente non possono di norma essere controllate per mezzo di un estratto del casellario giudiziale.
Per tenere conto del principio costituzionale della proporzionalità (cfr. n. 1.3.3 e 5.1.2) e degli obblighi di diritto internazionale (cfr. n. 5.2), in determinati casi al condannato è concessa la possibilità di chiedere, dopo un lasso di tempo determinato, che l’autorità competente riesamini l’interdizione, riducendone la durata, attenuandone il contenuto o sopprimendola.
La durata minima di esecuzione a partire dalla quale può essere chiesto il riesame è commisurata alla gravità del reato commesso.
Non è giustificato protrarre l’interdizione oltre una certa durata se non vi è più il rischio che l’autore possa abusare di un’attività per commettere altri reati sessuali. Ciò rappresenterebbe peraltro un onere sproporzionato per i servizi preposti all’assistenza riabilitativa, che va obbligatoriamente disposta nei casi di cui all’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP, e impedirebbe loro di assicurare in modo soddisfacente l’esecuzione dell’interdizione57.
A chi obietta che la possibilità di riesame sia in contrasto con il carattere definitivo dell’interdizione prevista dall’articolo 123c Cost. si può rispondere che il Codice penale prevede la possibilità di riesaminare varie altre pene e misure aventi carattere di perpetuità. Chi sta scontando una pena detentiva a vita può ad esempio beneficiare della liberazione condizionale dopo quindici anni, se le relative condizioni sono
56 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.2.7, 6.2.8 e 6.4.1.
57 Presumendo p. es. che ogni anno siano pronunciate 500 interdizioni, dopo dieci anni i servizi preposti all’assistenza riabilitativa dovrebbero controllare l’esecuzione di 5000 interdizioni, continuando inoltre a prestare assistenza nell’ambito delle pene sospese con la condizionale o delle liberazioni condizionali.