Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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soddisfatte (cfr. art. 86 cpv. 5 in combinato disposto con art. 86 cpv. 1 CP). In via eccezionale la liberazione condizionale può intervenire già dopo 10 anni, qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino (art. 86 cpv. 5 in combinato disposto con art. 86 cpv. 4 CP). Anche per l’internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bisCP sono previste la possibilità di un riesame e l’eventuale liberazione condizionale (art. 64c CP).
La possibilità di un riesame non è ammessa se l’autore è da considerarsi pedofilo in termini psichiatrici (in merito a tale nozione cfr. n. 1.5.2). In tal caso l’interdizione è in ogni caso perpetua.
1.6 Campo d’applicazione temporale e diritto transitorio
A causa del divieto di retroattività di cui all’articolo 2 capoverso 1 CP, l’interdizione proposta può essere ordinata dal giudice penale soltanto se il reato che dà luogo all’interdizione è stato commesso dopo l’entrata in vigore della modifica di legge. Il divieto di retroattività vale in linea di massima anche per le misure.
È nondimeno prevista un’eccezione per il caso in cui la legge cambi tra il momento in cui viene commesso il reato e la sentenza. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 CP in tal caso si adotta il principio dell’applicazione della legge più favorevole (lex mitior): il nuovo diritto è applicabile a reati commessi prima della sua entrata in vigore se è più favorevole all’autore rispetto al diritto che vigeva al momento del fatto. Nella dottrina è controverso in che misura il principio dell’applicazione della legge più favorevole valga anche per le misure. Tuttavia questo aspetto risulta irrilevante nel presente contesto, poiché l’interdizione prevista dall’avamprogetto inasprisce il diritto previgente.
1.7 Campo d’applicazione territoriale
L’articolo 123c Cost. non specifica se la condanna debba essere pronunciata da un giudice svizzero o se debbano essere prese in considerazione anche le sentenze straniere. Verificare quali cittadini svizzeri siano stati condannati all’estero per un reato rilevante ai fini dell’interdizione sarebbe dispendioso e difficile e condurrebbe a un risultato arbitrario: dato che alle autorità svizzere non sono comunicate tutte le sentenze straniere, non sarebbe infatti possibile registrare tutti i casi. L’avamprogetto prevede pertanto che l’interdizione sia inflitta dal giudice penale soltanto nell’ambito di una condanna pronunciata in Svizzera, come previsto del resto anche dal diritto vigente.
Già il diritto vigente prevede tuttavia l’iscrizione della sentenza straniera contenente un’interdizione e comunicata al casellario giudiziale se sono adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero58. Queste sentenze figurano pertanto anche nell’estratto per privati e in quello specifico per privati59.
58 Art. 3 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza VOSTRA (RS 331).
59 Art. 4 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con art. 25 cpv. 2 n. 11 o 25d dell’ordinanza VOSTRA.