Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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onorifica e quindi non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 123c Cost. Se lo sviluppo del bambino è in pericolo, l’autorità di protezione dei minori – avvisata dalle autorità penali dell’esistenza di una condanna (art. 75 cpv. 2 del Codice di procedura penale; CPP54) – prenderà le misure di protezione opportune in base all’articolo 307 e segg. del Codice civile (CC55).

1.5.9 Attività a contatto con minorenni e persone particolarmente vulnerabili, dipendenti, inette a resistere o incapaci di discernimento

L’avamprogetto prevede che l’interdizione di cui all’articolo 67 capoversi 3 e 4 AP-CP, prevista a tutela dei minorenni e delle persone particolarmente vulnerabili, si applichi unicamente alle attività che implicano un contatto regolare con queste (categorie di) persone. A questo riguardo si fonda sulla formulazione più ampia contenuta nelle versioni italiana e francese dell’articolo 123c Cost. (cfr. n. 1.4.2).

Per attività «a contatto con» minorenni e altre persone particolarmente vulnerabili si intendono le attività che, per loro stessa natura, presuppongono un contatto con queste persone e implicano l’eventuale instaurazione di un rapporto di fiducia, come ad esempio quelle di insegnante, accompagnatore, allenatore, terapeuta, ecc. Tale nozione include inoltre tutte le altre attività svolte a più riprese in strutture che offrono servizi rivolti direttamente e specificamente a minorenni e persone particolarmente vulnerabili. Rientrano dunque in tale categoria anche le attività di economia domestica (custode, segretario, cuoco, addetto alle pulizie) svolte in queste strutture (p. es. nelle associazioni sportive o in scuole, asili nido, internati, case di vacanza, case di cura, istituti per disabili fisici o mentali, cliniche geriatriche o pediatriche, ecc.), a meno che il contatto sia escluso a causa dei tempi o del luogo in cui l’attività è svolta.

L’aggettivo «regolare» fa riferimento sia ai contatti di breve durata o sporadici che si possono instaurare nell’arco di un periodo relativamente lungo sia a quelli intensi che si stabiliscono in un breve lasso di tempo. Un contatto unico non è per contro sufficiente.

L’interdizione prevista dall’articolo 67 capoverso 4bisAP-CP a tutela delle persone dipendenti, inette a resistere o incapaci di discernimento si applica dal canto suo alle attività terapeutiche e di cura (cfr. n. 1.5.6). Dal tenore dell’articolo 67 capoverso 4bisAP-CP si evince che l’interdizione non si applica a tutte le attività svolte nel settore della sanità, ma solo alle attività terapeutiche e curative praticate su o con pazienti. Le attività svolte nel campo della sanità che non comportano un contatto diretto con un paziente, come ad esempio la ricerca o l’attività scientifica non sono invece interessate dall’interdizione.

Le interdizioni di cui all’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP si applicano invece a tutte le attività professionali ed extraprofessionali organizzate esercitate a contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, nonché a tutte le attività professionali ed extraprofessionali organizzate in campo terapeutico e curativo.

54 RS 312.0

55 RS 210