Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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1.8 Normativa parallela nel Codice penale militare

Sebbene le interdizioni proposte rivestano un’importanza limitata in ambito militare, occorre comunque inserirle nel Codice penale militare (CPM60), come d’altronde è avvenuto per l’interdizione vigente (art. 50 segg. CP).

1.9 Esclusione della procedura del decreto d’accusa

Nell’ambito del diritto penale ordinario il pubblico ministero può emettere un decreto d’accusa se intende irrogare una pena detentiva non superiore a sei mesi (oppure una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità di entità equivalente). Il caso deve inoltre essere chiaro e semplice sia dal punto di vista dei fatti sia sotto il profilo giuridico (art. 352 cpv. 1 CPP). La procedura del decreto d’accusa è celere e semplice. Lo stesso vale per l’omonima procedura in ambito militare (cfr. art. 119 della procedura penale militare, PPM61).

Il diritto vigente (art. 67 segg. CP, art. 50 segg. CPM) subordina talvolta la pronuncia di un’interdizione a una prognosi sfavorevole (art. 67 cpv. 1 e 2 CP; art. 50 cpv. 1 e 2 CPM). Per garantire le interdizioni in questione, non obbligatorie, occorre poi esaminare se occorra ordinare un’assistenza riabilitativa (art. 67 cpv. 7 CP, art. 50 cpv. 7 CPM). L’interdizione non può dunque essere pronunciata nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 cpv. 2 CPP; art. 119 cpv. 2 lett. e PPM), in quanto è da ritenersi inadatta allo scopo giacché celere e condotta per scritto. Molti dei casi in questione non sono inoltre chiari e semplici né sotto il profilo giuridico, né sotto quello dei fatti.

Benché non implichi le disamine menzionate, non è opportuno che l’interdizione proposta possa essere pronunciata nell’ambito della procedura del decreto d’accusa. L’interdizione a vita obbligatoria non è infatti una sanzione di poco conto, tanto più che nella maggior parte dei casi è pronunciata unitamente a una pena detentiva (oppure a una pena pecuniaria o a un lavoro di pubblica utilità di entità equivalente). La procedura del decreto d’accusa presenta inoltre determinati punti deboli sotto il profilo dello Stato di diritto62 e risulta essere inidonea alla pronuncia dell’interdizione anche per questo motivo. Si propone pertanto di non modificare il diritto vigente sotto quest’aspetto.

L’avamprogetto prevede inoltre che, in casi poco gravi e a determinate condizioni, il giudice possa prescindere dalla pronuncia dell’interdizione (si vedano i n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. e 2.1.2). Una procedura rapida e scritta come quella del decreto d’accusa pare tuttavia essere poco adatta allo scopo. Anche a questo riguardo si propone pertanto di mantenere invariato il diritto vigente, secondo cui tale decisione non può essere presa nell’ambito della procedura del decreto d’accusa.

Ne consegue dunque che i reati sessuali che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP o 50 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CPM non possono essere giudicati nella procedura del decreto d’accusa neppure nei casi in cui

60 RS 312.0

61 RS 322.1

62 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.4.4.