Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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necessaria né ragionevole. Per i reati gravi si presume in ogni caso che la condizione della lieve gravità non sia mai soddisfatta (per maggiori ragguagli cfr. n. 2.1.2).

Si pensi ad esempio all’eventualità di una relazione amorosa tra un giovane adulto e una quindicenne, in cui non vi è da temere che l’autore abusi della sua attività per commettere nuovi crimini o delitti e non vi è rischio di recidiva.

Questa disposizione permette inoltre di tenere conto del volere dei promotori dell’iniziativa, che prima della votazione popolare hanno precisato che l’interdizione a vita obbligatoria prendeva di mira i pedofili e non avrebbe dovuto applicarsi ai casi di poco conto42.

Anche la CEDU prevede che le restrizioni del diritto fondamentale in questione (il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU) siano sottoposte a un esame della proporzionalità. La deroga prevista dall’avamprogetto per i casi poco gravi è senz’altro in linea con l’impostazione dell’articolo 8 CEDU, ma non esclude del tutto il rischio che nel caso concreto la Corte EDU possa accertare una violazione della Convenzione (cfr. 5.2.1).

Variante 2: obbligo assoluto di pronunciare l’interdizione a vita

La variante 2 si attiene al tenore dell’articolo 123c Cost. senza curarsi delle altre norme costituzionali. Ne scaturisce una norma rigida, secondo cui l’interdizione dev’essere in ogni caso pronunciata a vita se l’interessato è stato condannato a una pena o a una misura per uno dei reati passibili di interdizione.

Tale rigido automatismo non rispetta le condizioni cui la Costituzione subordina le restrizioni dei diritti fondamentali ed è pertanto in contrasto con altre disposizioni della Costituzione federale e con la CEDU. A giudizio del Consiglio federale, questa variante non costituisce pertanto una soluzione accettabile.

1.5.6 Categorie protette

Prendendo lo spunto dalle categorie di persone menzionate nell’articolo 123c Cost., l’avamprogetto prevede che l’interdizione protegga le seguenti categorie:

− I minorenni: si tratta di proteggere tutti i minorenni e non solo quelli di età

inferiore ai 16 anni. È infatti lecito presumere che con il termine «fanciulli» utilizzato nell’articolo 123c si intendano i minorenni (cfr. n. 1.4.1). Il fatto che l’art. 123c Cost. vieti gli atti con minorenni conferma questa interpretazione.

− Le persone particolarmente vulnerabili: le norme sull’interdizione previste dal

diritto vigente (cfr. art. 67 segg. CP) annoverano tra le categorie protette – oltre ai minorenni – anche le «persone particolarmente vulnerabili», vale a dire le persone che, a causa dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica o psichica di lunga durata necessitano di assistenza per compiere le attività della vita quotidiana e condurre la loro esistenza (per i dettagli si veda il n. 2.1.3). Proprio perché dipendono dall’aiuto di terzi e, a volte, non sono in grado di condurre una vita autonoma, sono particolarmente esposte al pericolo di cadere vittime di determinati reati43. Non sono da ritenersi particolarmente vulnerabili,

42 Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare, pag. 21 (Argomenti del Comitato d’iniziativa).

43 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con