Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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1.11 Valutazione della proposta
L’avamprogetto prevede di inserire nel CP e nel CPM norme che impongono di pronunciare un’interdizione a vita nei confronti degli autori adulti condannati a una pena o a una misura per aver commesso un reato sessuale su una categoria protetta. Un’interdizione del genere non è invece prevista nell’ambito del diritto penale minorile.
A differenza di quanto prevede il diritto vigente per l’interdizione qualificata66, l’elenco dei reati sessuali passibili di interdizione comprende, oltre ai crimini e ai delitti, anche le contravvenzioni. Ne consegue che in linea di principio anche reati di minore gravità danno luogo a un’interdizione a vita, fermo restando che l’articolo 187 numero 3 CP permette comunque al giudice di prescindere dalla pena nel caso delle relazioni d’amore tra adolescenti, spesso menzionate prima della votazione popolare.
Se pronuncia una condanna per un reato sessuale su una categoria protetta, il giudice è in linea di principio tenuto a disporre l’interdizione a vita, a prescindere dall’entità della pena irrogata.
La variante 1 privilegiata dal Consiglio federale prevede nondimeno una norma derogatoria per i casi poco gravi, che consente di non pronunciare l’interdizione se manifestamente non è necessaria né ragionevole. Tale facoltà è prevista soltanto per taluni reati. È peraltro escluso che i reati più gravi, passibili in abstracto di pene più severe, possano essere considerati casi poco gravi. In tal modo si tiene conto del volere dei promotori dell’iniziativa, che prima della votazione avevano dichiarato che le relazioni tra adolescenti non avrebbero dovuto dare luogo a interdizione e che questa prendeva di mira principalmente i pedofili67.
Secondo la variante 2, che non prevede eccezioni per i casi poco gravi, il giudice non ha invece il diritto di esaminare se l’interdizione sia idonea, necessaria e ragionevole. Tale rigido automatismo sarebbe tuttavia in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto e con il diritto internazionale, fermo restando che la disposizione derogatoria prevista dalla variante 1 attenua solo in parte questa contraddizione, senza tuttavia eliminare del tutto il rischio che la Corte EDU possa accertare in un caso concreto una violazione della Convenzione.
Per mitigare ulteriormente la contraddizione illustrata, l’avamprogetto prevede che durante l’esecuzione dell’interdizione si possa derogare al carattere «definitivo» della stessa. È infatti previsto che, in determinati casi e dopo un determinato lasso di tempo, l’autore possa chiedere il riesame dell’interdizione, e più in particolare anche la soppressione della stessa. Tale facoltà non è però riconosciuta a chi è da ritenersi pedofilo in termini psichiatrici.
Le disposizioni proposte comportano un inasprimento delle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2015, introdotte con il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli». L’avamprogetto amplia infatti l’elenco dei reati che danno obbligatoriamente luogo a un’interdizione a vita e non subordina più l’obbligo di pronunciare l’interdizione all’irrogazione di una pena minima. La norma derogatoria prevista dalla variante 1 non ha lo stesso effetto della pena minima per quanto riguarda la possibilità di prescindere dall’interdizione,
66 Cfr. art. 67 cpv. 3 e 4 CP.
67 Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare, pag. 21 (Argomenti del Comitato d’iniziativa).