Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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si situino entro i limiti di pena previsti per tale procedura. Questi reati vanno quindi sempre giudicati in procedura ordinaria, giacché in tali casi il giudice è di norma tenuto a pronunciare un’interdizione.
1.10 Interdizione a vita e diritto penale minorile
Tenuto conto della sua incisività (si tratta di un’interdizione obbligatoria avente carattere di perpetuità), è opportuno che la misura proposta si applichi soltanto agli adulti.
L’articolo 123c Cost. parte dal principio che l’autore di atti sessuali su minorenni o persone dipendenti non potrà mai liberarsi completamente dalle sue pulsioni e che per questa ragione occorre impedirgli in via definitiva di esercitare un’attività (professionale od onorifica) a contatto con tali persone. Un simile presupposto va invece ripensato se l’autore è un minorenne, ossia un soggetto nel pieno dello sviluppo fisico e caratteriale e per il quale un trattamento appropriato e precoce potrebbe avere delle possibilità di successo (la psichiatria ritiene del resto che si possa essere considerati pedofili soltanto a partire dai 16 anni).
Non solo, il caso di un giovane delinquente esula palesemente dallo schema dell’iniziativa, in base al quale l’autore approfitta della sua posizione di potere al lavoro o nell’ambito di un’attività benefica, poiché la maggior parte dei giovani con meno di 18 anni deve ancora entrare nella vita attiva o non ricoprono comunque una funzione dirigenziale.
Va infine ricordato che il diritto penale minorile insiste sulle possibilità di un reinserimento sociale dei giovani delinquenti e che prevede soprattutto soluzioni flessibili e di durata limitata, consentendo al giudice di tenere conto della personalità del giovane.
Per i motivi suesposti si ritiene opportuno non prevedere l’obbligo di pronunciare l’interdizione a vita nell’ambito del diritto penale minorile. Se dovesse tuttavia esservi il rischio che un minorenne possa abusare di un’attività professionale od onorifica per commettere reati sessuali su fanciulli o persone particolarmente vulnerabili, si potrà in ogni caso pronunciare l’interdizione prevista dall’articolo 16a del diritto penale minorile (DPM63).
Questa soluzione è suffragata dalla decisione con cui nel 2012 il Parlamento ha risolto di non applicare agli autori minorenni l’articolo 123b Cost. (imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile), anche se il testo della disposizione non prevede alcuna limitazione in merito64. Anche nell’ambito dell’attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sull’espulsione degli stranieri che commettono reati (art. 121 cpv. 3–6 Cost.) si è peraltro preferito non prevedere l’espulsione obbligatoria per i minorenni65.
63 RS 311.1
64 Boll. Uff. 2012 N 1239 e Boll. Uff. 2012 S 640
65 Messaggio sull’attuazione dell’iniziativa espulsione, n. 1.2.18.