Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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ad esempio ammesso un lavoro in ambito accademico o nel campo della ricerca che non contempli l’esercizio di attività terapeutiche o di cura (cfr. n. 1.5.8).
Capoverso 4ter(variante 1)
La possibilità di prescindere dalla pronuncia di un’interdizione a vita (art. 67 cpv. 3, 4 o 4bisAP-CP) è subordinata a condizioni restrittive. Deve infatti trattarsi di un determinato reato sessuale, di lieve gravità e per il quale la pronuncia di un’interdizione manifestamente non è né necessaria né ragionevole.
Possono essere considerati di lieve gravità – alla luce della comminatoria astratta – le molestie sessuali (art. 198 CP; comminatoria: multa) o l’esibizionismo (art. 194 CP; comminatoria: pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere); ma anche i reati sessuali per i quali sono previsti pene più severe possono essere ritenuti tali nel caso concreto – in particolare quando il giudice irroga una pena mite. Oltre a soddisfare la condizione della lieve gravità del reato, la pronuncia dell’interdizione a vita non deve manifestamente essere necessaria per garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito nell’interesse pubblico, vale a dire impedire la commissione di nuovi reati sessuali sulle categorie protette. Si presume che tale condizione sia soddisfatta nel caso in cui non vi è il rischio di recidiva e il giudice può dunque emettere una prognosi favorevole. L’interdizione non deve poi essere ragionevolmente esigibile. Tale è il caso quando vi è una sproporzione tra l’obiettivo perseguito e la restrizione dei diritti fondamentali necessaria al suo raggiungimento.
Le condizioni illustrate sono da ritenersi soddisfatte ad esempio nei casi seguenti, in cui il giudice può dunque prescindere dalla pronuncia dell’interdizione:
− un ventenne ha contatti di natura sessuale con una quindicenne con la quale
intrattiene una relazione amorosa (p. es. baci con la lingua; fattispecie penale adempiuta: atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 cpv. 1 CP);
− un giovane adulto mostra a una collega di lavoro, la cui età è di poco inferiore
ai 16 anni, qualche video pornografico sul cellulare (fattispecie penale adempiuta: pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 CP);
− un educatore di un istituto per minori trova alcune riviste pornografiche sotto il
letto di un bambino e, dopo averle sfogliate e discusse con il diretto interessato, decide di lasciarle in suo possesso (fattispecie penale adempiuta: «lasciare» pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 CP).
La tratta di esseri umani (art. 182 CP), la coazione sessuale (art. 189 CP), la violenza carnale (art. 190 CP), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) o la promozione della prostituzione (art. 195 CP) sono, anche alla luce della comminatoria penale, crimini di notevole gravità. Per tale motivo la legge presume in modo inconfutabile che i predetti reati non possano costituire un caso poco grave. Se l’autore è condannato per uno di tali reati, il giudice è pertanto tenuto a pronunciare l’interdizione a vita a prescindere dalle circostanze del caso concreto.
Capoverso 4ter(variante 2)
La variante 2 non prevede una deroga per i casi poco gravi. Se l’autore è condannato a una pena o a una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 CP, il giudice è quindi tenuto a pronunciare l’interdizione a vita a prescindere dalle circostanze del caso specifico.