Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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Germania, Italia e Regno Unito). Va ricordato che la Francia e l’Italia non prevedono alcun meccanismo esplicito per la verifica periodica dell’utilità della misura71.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Codice penale

2.1.1 Articolo 19 (Incapacità e scemata imputabilità)

L’interdizione proposta all’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP presuppone che l’autore sia stato condannato a una pena o a una misura per uno dei reati elencati. Se è incapace (p. es. a causa di un grave disturbo psichico), l’autore viene tuttavia assolto (art. 19 cpv. 1 CP) e non è quindi pronunciata alcuna condanna. Nei confronti di queste persone, che non possono essere chiamate a rispondere penalmente dei loro atti, l’avamprogetto esclude la possibilità di disporre l’interdizione a vita secondo l’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP. Qualora la pronuncia di un’interdizione risulti necessaria e adeguata, il giudice può comunque prevedere un’interdizione conformemente all’articolo 67 capoversi 1 e 2 CP (cfr. n. 1.5.4). Anche le interdizioni di cui all’articolo 67 capoverso 2 CP possono del resto essere pronunciate a vita, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 67 capoverso 2bisAP-CP.

In caso di scemata imputabilità (p. es. a causa di un disturbo psichico.), il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP), il che significa che l’autore è comunque condannato a una pena. Se il reato in questione è un reato sessuale commesso su minorenni o persone particolarmente vulnerabili, inette a resistere, incapaci di discernimento o dipendenti, si applica l’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP. Ne consegue che va in ogni caso pronunciata un’interdizione a vita.

2.1.2 Articolo 67 (Interdizione di esercitare un’attività, condizioni)

Capoverso 2bis

La disposizione corrisponde ampiamente al capoverso 6 previsto dal diritto vigente. Le uniche modifiche apportate sono di natura formale. A differenza di quanto accade nel diritto vigente, la norma si applica però soltanto all’interdizione facoltativa di cui al capoverso 2, per cui è spostata in avanti e inserita subito dopo il capoverso 2.

Capoversi 3 e 4

L’interdizione a tutela dei minorenni è disciplinata al capoverso 3 e quella a tutela delle persone maggiorenni particolarmente vulnerabili al capoverso 4.

Le frasi introduttive dei capoversi 3 e 4 stabiliscono che l’interdizione è ordinata nei confronti di chi sia stato condannato a una pena o a una misura per aver commesso uno dei reati (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) previsti alle lettere a–d del capoverso 3 o alle lettere a e b del capoverso 4. L’entità della pena irrogata è irrilevante. L’avamprogetto prevede inoltre che anche un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) possa dare luogo a interdizione.

71 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 2.6.