Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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giacché è subordinata a condizioni molto severe. È poi previsto un inasprimento anche per la durata dell’interdizione obbligatoria, che deve sempre essere pronunciata a vita. È infine introdotta un’interdizione supplementare, riguardante le attività terapeutiche e di cura professionali ed extraprofessionali organizzate.

Per quanto concerne l’esecuzione dell’interdizione non vi sono invece differenze rispetto a quanto previsto dal diritto vigente: l’esecuzione è dunque assicurata mediante l’estratto del casellario giudiziale e l’assistenza riabilitativa obbligatoria. Un controllo totale del condannato da parte dell’operatore riabilitativo non sarà tuttavia possibile. Non è inoltre previsto l’obbligo di richiedere un estratto del casellario né per le attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili né per le attività terapeutiche e di cura nel settore della sanità. Tale decisione è dunque delegata ai datori di lavoro, alle associazioni e alle altre organizzazioni68. In questo senso anche l’interdizione proposta dall’avamprogetto non può essere considerata una panacea contro la recidiva dei criminali sessuali.

Non va tuttavia scordato che l’interdizione proposta, seppur molto severa, entra in linea di conto soltanto nel caso in cui tutte le misure preventive (come la sensibilizzazione, la formazione o il controllo) si siano rivelate inefficaci e la persona in questione abbia già commesso un reato. L’avamprogetto non offre dunque alcuna protezione contro chi non ha ancora subito condanne per reati sessuali né contro gli abusi commessi in ambito familiare o da parenti stretti.

1.12 Diritto comparato

Durante la stesura del rapporto esplicativo del gennaio 2011 sulle interdizioni di esercitare un’attività professionale o extraprofessionale e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate è già stata effettuata un’approfondita analisi comparatistica69. Il risultato dell’analisi è stato illustrato nel rapporto e presentato in forma sintetica nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»70. Tralasciamo pertanto in questa sede di riportare nuovamente i dettagli delle varie normative. In sintesi si può comunque affermare che i Paesi esaminati (Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Svezia) applicano l’una o l’altra forma di interdizione di esercitare un’attività professionale o extraprofessionale a contatto con minorenni o adulti vulnerabili. Occorre nondimeno sottolineare che i divieti sistematici sono piuttosto l’eccezione: di regola si tende a conferire all’autorità competente un potere di apprezzamento oppure la possibilità di subordinare l’interdizione a una prognosi negativa. Le interdizioni possono durare da uno a cinque anni (Austria, Germania e Francia), fino a dieci anni (Svezia), da uno a vent’anni (Belgio) o essere illimitate (Austria, Canada, Francia,

68 In merito alla decisione di non rendere obbligatorio l’estratto specifico per privati: cfr. messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.1.2 e 6.2.8.

69 Rapporto esplicativo sull’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, pag. 23.

70 Rapporto esplicativo sull’interdizione di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, pag. 23-30; messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 2.6.