Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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to con minorenni o persone particolarmente vulnerabili vi è sempre dato ed è indispensabile all’esercizio dell’attività.

Per le attività non esercitate specificamente a diretto contatto con minorenni o persone particolarmente vulnerabili, la lettera b stabilisce che è comunque data un’attività implicante un contatto regolare se questa è svolta soprattutto o a più riprese in strutture che offrono i servizi di cui alla lettera a.

Si tratta quindi di attività il cui esercizio non presuppone necessariamente un contatto diretto con minorenni o persone particolarmente vulnerabili, quali ad esempio i lavori di pulizia o manutenzione, di segretariato o di direzione dell’istituto. La condizione che devono soddisfare è quella di essere esercitate in strutture che offrono servizi di cui alla lettera a o, in altre parole, la cui offerta sia rivolta direttamente e in modo specifico a minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. Nel novero di queste strutture rientrano ad esempio le scuole, le strutture di custodia diurna di bambini, i negozi d’abbigliamento per bambini, le ludoteche, i centri giovanili o le cliniche geriatriche. Ne è invece escluso ad esempio un negozio di alimentari in cui si recano spesso gli alunni al termine delle lezioni. In questo caso l’offerta non è infatti rivolta in modo specifico ai minorenni, bensì alla totalità del pubblico.

Se un’attività ai sensi della lettera b è svolta soprattutto – ossia in ragione di oltre il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo – o a più riprese – ossia almeno due volte – in una delle predette strutture, nella maggior parte dei casi il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili è da considerarsi inevitabile, sia durante l’adempimento dell’attività sia al di fuori di essa, visto e considerato che le persone in questione sono sempre presenti nella struttura. In situazioni del genere, il contatto può essere cercato e stabilito con facilità. L’interdizione di cui all’articolo 67 capoversi 3 e 4 AP-CP si applica pertanto anche a queste attività. Ne consegue quindi che una ditta incaricata della cura settimanale degli spazi verdi di una struttura di custodia diurna di bambini non può affidare l’adempimento regolare di tale compito a un collaboratore nei cui confronti sia stata pronunciata un’interdizione generale di esercitare attività a contatto con minorenni ai sensi dell’articolo 67 capoverso 3 AP-CP.

L’interdizione non si applica per contro alle attività svolte per conto di un’azienda che in un’unica occasione è chiamata a effettuare una riparazione in una scuola.

Il secondo periodo della lettera b prevede una clausola derogatoria, secondo cui le interdizioni di cui all’articolo 67 capoversi 3 e 4 AP-CP non si applicano alle attività di cui alla lettera b se, dato il luogo e i tempi in cui si svolgono, è escluso il contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili. Tale è per esempio il caso quando i lavori di pulizia di una struttura di custodia diurna o di un centro giovanile vengono effettuati al di fuori degli orari di apertura o l’attività viene sempre svolta in locali separati e privi di accesso all’edificio principale. Per tali attività non può quindi essere chiesto un estratto specifico per privati.

Capoverso 6

La nozione di «persona particolarmente vulnerabile» non è di facile interpretazione e necessita pertanto di una definizione. Il capoverso 6 definisce dunque tale categoria mutuando la definizione prevista all’articolo 25e dell’ordinanza VOSTRA.

Sono considerate «particolarmente vulnerabili» in primo luogo le persone che, segnatamente a causa dell’età o di una malattia fisica o psichica sono incapaci di