Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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Se l’autore non è però condannato né a una pena né a una misura, l’interdizione di cui ai capoversi 3 e 4 non può essere pronunciata. Tale è il caso in particolare degli amori adolescenziali secondo l’articolo numero 3 CP. La possibilità di emettere una condanna senza tuttavia irrogare una pena è peraltro prevista dagli articoli 52–54, 188 capoverso 2, 192 capoverso 2 e 193 capoverso 2 CP. In questi casi può tuttavia essere pronunciata un’interdizione conformemente all’articolo 67 capoverso 2 CP, a patto che le relative condizioni siano soddisfatte (in merito ai motivi cfr. n. 1.5.4).

La pronuncia dell’interdizione non presuppone l’esistenza di una prognosi sfavorevole. È infine irrilevante anche il fatto che il reato sia stato commesso nell’esercizio dell’attività professionale o extraprofessionale organizzata che si intende vietare. L’interdizione va infatti obbligatoriamente pronunciata anche quando il reato è stato commesso in ambito privato o nell’esercizio di un’attività diversa da quella che si intende vietare.

Se le condizioni citate sono adempiute, il giudice è in ogni caso tenuto a pronunciare l’interdizione a vita (cfr. n. 1.5.7; per la deroga a questa norma cfr. cpv. 4ter).

L’interdizione si applica alle attività professionali ed extraprofessionali organizzate implicanti un contatto regolare con le persone o le categorie di persone protette. Le nozioni di «attività professionale» e «attività extraprofessionale organizzata» sono definite all’attuale articolo 67a capoverso 1 CP (cfr. n. 2.1.3). L’articolo 67a capoverso 5 AP-CP precisa dal canto suo le attività da considerare implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili (cfr. n. 2.1.3).

Capoverso 4bis

Il capoverso 4bisprevede, a tutela delle persone dipendenti, inette a resistere o incapaci di discernimento, un’interdizione speciale concernente le attività terapeutiche e di cura (cfr. n. 1.5.6).

Il capoverso 4bissubordina la pronuncia di tale interdizione alla condanna a una pena o a una misura per uno dei reati di cui alle lettere a e b. Come per le interdizioni di cui ai capoversi 3 e 4, l’entità della pena irrogata è irrilevante.

L’elenco dei reati del capoverso 4biscorrisponde a quello del capoverso 4. Il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti dell’autore, la sua inettitudine a resistere o la sua incapacità di discernimento devono essere dati al momento dell’atto, fermo restando che possono anche essere di breve durata (p. es. la paziente sulla sedia ginecologica72).

L’interdizione non presuppone né una prognosi sfavorevole né che il reato sia stato commesso nell’esercizio di un’attività terapeutica o di cura, sia essa professionale o extraprofessionale organizzata. L’interdizione va infatti obbligatoriamente pronunciata anche quando il reato è stato commesso in ambito privato o nell’esercizio di un’attività diversa da quella che si intende vietare.

Se le condizioni menzionate sono adempiute, il giudice è in ogni caso tenuto a pronunciare l’interdizione a vita (cfr. n. 1.5.7; per la deroga a questa norma cfr. il commento alla variante 1 del cpv. 4ter).

L’interdizione si applica a tutte le attività terapeutiche e di cura. Rientrano in tale categoria in primis le professioni sanitarie, vale a dire l’attività esercitata come medico, dentista, chiropratico, psicoterapeuta, infermiere, levatrice, fisioterapista, ecc. L’interdizione non colpisce l’esercizio della professione nel suo complesso: è

72 Sentenza del Tribunale federale del 3 ott. 2005, 6S.448/2004.