Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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gestire la propria vita senza l’assistenza di terzi. Proprio perché dipendono dall’aiuto di terzi e, a volte, non sono in grado di condurre una vita autonoma, sono particolarmente esposte al pericolo di cadere vittime di determinati reati74.
Il tenore del capoverso 6 mette in chiaro che deve sussistere un bisogno di assistenza che riguardi il compimento delle necessarie attività quotidiane (faccende domestiche, cura della propria persona, alimentazione, ricorso a servizi, ecc.) o la conduzione della propria vita (come impostarla p. es. sotto il profilo dell’organizzazione, della comunicazione, ecc.). L’interessato deve dipendere dall’aiuto di terzi, vale a dire che non deve più essere in grado di svolgere autonomamente tali compiti.
Il bisogno di assistenza dev’essere originato da disturbi legati all’età, da una malattia o da una deficienza fisica o psichica di lunga durata. Sono considerate deficienze fisiche e psichiche anche quelle di natura mentale e percettiva.
Non è per contro dato un bisogno di assistenza particolare ai sensi dell’articolo 67 capoverso 4 AP-CP se questo deriva dall’effetto temporaneo di droghe, alcool o altri fattori. Infatti le persone particolarmente vulnerabili si trovano – alla stregua dei minorenni – in un rapporto di dipendenza nei confronti di chi se ne prende cura. È dunque particolarmente importante che vengano assistiti da soggetti senza precedenti specifici e non a rischio di recidiva.
2.1.4 Articolo 67c (Disposizioni comuni. Esecuzione dell’interdizione o del divieto)
Capoverso 5
L’abrogazione della lettera c deriva dal fatto che l’interdizione qualificata prevista dal diritto vigente (art. 67 cpv. 3 e 4 CP) deve obbligatoriamente avere carattere di perpetuità (art. 67 cpv. 3 e 4 AP-CP).
Anche nel caso di un’interdizione secondo l’articolo 67 capoversi 3, 4 e 4bisAP-CP, in determinati casi il condannato deve avere la possibilità di chiedere il riesame del proprio caso dopo un certo numero di anni di esecuzione, chiedendo ad esempio all’autorità competente di attenuare la durata o il contenuto dell’interdizione oppure di sopprimerla (cfr. n. 1.5.10). Le relative condizioni sono stabilite alla lettera e. Il riesame non è comunque effettuato d’ufficio, ma solo su istanza del condannato.
Come accennato al numero 1.5.10, il lasso di tempo dopo il quale si ha il diritto di chiedere il riesame di un’interdizione secondo l’articolo 67 capoverso 3, 4 o 4bisAP-CP è stabilito in funzione della gravità del reato commesso.
Se l’interdizione è stata pronunciata a seguito di una condanna per esibizionismo (art. 194 CP), pornografia ai sensi dell’articolo 197 capoverso 2 periodo 1 CP o molestie sessuali (art. 198 CP), il riesame può essere chiesto dopo almeno tre anni di esecuzione (n. 1). Tali tre fattispecie possono essere considerate di lieve gravità, anche alla luce delle comminatorie previste: l’esibizionismo è infatti punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, mentre le molestie sessuali e la pornografia ai sensi dell’articolo 197 capoverso 2 periodo 1 CP sono punite con la multa. I due ultimi reati costituiscono dunque contravvenzioni (art. 103 CP). I tre
74 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.4.1.