Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Il motivo di questo sistema apparentemente complesso risiede nel fatto che i due metodi di calcolo assolvono funzioni ben distinte:
− il metodo di cui all’articolo 369a CP si propone di garantire che le sentenze
contenenti un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate non siano eliminate dal casellario giudiziale prima dello scadere dell’interdizione o del divieto, i quali devono figurare nell’estratto specifico per privati per tutta la durata prevista;
− il metodo di cui all’articolo 369 CP è necessario affinché un’interdizione o un
divieto di lunga durata non prolunghi oltre il dovuto l’iscrizione di una sentenza nell’estratto per privati. Per stabilire la durata dell’iscrizione di determinate sentenze nell’estratto per privati, fungono da punto di riferimento i termini di cui all’articolo 369 CP. L’articolo 371 capoverso 4 CP prevede ad esempio che le condanne a una pena cumulata con una misura non vengano riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 (per l’eccezione a questa regola cfr. art. 371 cpv. 5 CP).
L’impianto giuridico previsto dall’articolo 369 CP ha tuttavia una lacuna che s’intende colmare con i nuovi capoversi 4quatere 4quinquies. Se una sentenza contiene infatti come unica sanzione una delle nuove interdizioni o uno dei nuovi divieti entrati in vigore il 1° gennaio 2015, l’articolo 369 CP non stabilisce quale sia il termine di riferimento applicabile secondo l’articolo 371 capoverso 4 CP per determinare la durata dell’iscrizione nell’estratto per privati.
Per i motivi suesposti è pertanto necessario apportare le seguenti modifiche:
− il nuovo capoverso 4quaterstabilisce il termine di eliminazione delle sentenze
contenenti unicamente – vale a dire ad esclusione di qualsiasi altra sanzione (p. es. una pena) – un’interdizione o un divieto secondo gli articoli capoversi 2– 4biso 67b CP o secondo gli articoli 50 capoversi 2–4biso 50b CPM. Tali sentenze devono essere eliminate d’ufficio dopo dieci anni;
− secondo il capoverso 4quinquies, le sentenze contro minori contenenti unicamente
un’interdizione o un divieto secondo l’articolo 16a DPMin, devono essere eliminate d’ufficio dopo sette anni.
Tali termini sono attualmente disciplinati dall’articolo 25a dell’ordinanza VOSTRA: il principio di legalità raccomanda tuttavia che queste disposizioni siano inserite in una legge.
L’interdizione pronunciata come sola e unica sanzione è un caso assai raro. È dunque messo in preventivo che, anche nel caso in cui sia pronunciata un’interdizione a vita, questa sia eliminata dal casellario giudiziale dopo dieci o sette anni e non figuri più nell’estratto per privati dopo cinque o tre anni e mezzo. In questo caso, infatti, non ci si trova in presenza di una colpa particolarmente grave (altrimenti sarebbe stata irrogata anche un’altra sanzione, che avrebbe quindi portato alla fissazione di un termine diverso), per la quale un’iscrizione di durata maggiore o addirittura a vita non è da ritenersi opportuna. Scaduto il termine, l’interessato potrà dunque candidarsi senza inconvenienti, presentando l’estratto per privati, per un’attività che non implichi il contatto con minorenni o persone particolarmente vulnerabili.
Va nondimeno sottolineato che tali sentenze figurano nell’estratto specifico per privati per tutta la durata dell’interdizione (cfr. art. 371a cpv. 4 in combinato disposto con art. 369a CP).