Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine

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o dai propri membri che lavorano a contatto con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili o che esercitano attività terapeutiche o di cura78.

Le sentenze continueranno comunque a figurare nell’estratto specifico fintanto che l’interdizione ha effetto (art. 371a cpv. 4 CP).

2.2 Codice penale militare

Le modifiche degli articoli 50, 50a e 50c AP-CPM coincidono con quelle degli articoli 67, 67a e 67c AP-CP. Si rimanda pertanto al commento agli articoli del CP (cfr. n. 2.1).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per quanto attiene ai costi per il personale e alle altre ripercussioni finanziarie, occorre distinguere tra le spese operative e quelle di riprogrammazione del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

La riprogrammazione di VOSTRA dovrebbe implicare costi tra i 30 000 e 55 000 franchi, che peraltro sono già stati stanziati. Nel limite del possibile si procederà ai lavori in concomitanza con quelli necessari a seguito della revisione del diritto del casellario giudiziale.

Per quanto riguarda i costi operativi, benché l’avamprogetto (come il diritto vigente) non preveda l’obbligo di esigere un estratto dal casellario giudiziale, v’è da attendersi un aumento delle domande poiché le categorie protette sono state ampliate (cfr. n. 1.5.6). Al momento attuale è difficile fare previsioni circa un eventuale aumento delle domande di un estratto specifico per privati. Si prevede nondimeno che questo onere aggiuntivo sarà contenuto.

Va tuttavia precisato che l’avamprogetto comporterà pure un aumento delle entrate grazie agli emolumenti prelevati per l’estratto specifico per privati, il che dovrebbe permettere di coprire i costi di riprogrammazione di VOSTRA.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

È pressoché impossibile quantificare le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

Nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni e i Comuni dovranno molto probabilmente far fronte a costi supplementari. Dal 1° gennaio 2015 è in vigore l’interdizione obbligatoria (art. 67 cpv. 3 e 4 CP), per la quale dev’essere necessariamente ordinata l’assistenza riabilitativa (cfr. art. 67 cpv. 7 CP). Tale interdizione può essere pronunciata a vita (cfr. art. 67 cpv. 6 CP), dilatando di conseguenza la durata dell’assistenza. Di norma il giudice dovrebbe tuttavia pronunciare un’interdizione di durata determinata, che può eventualmente essere prolungata

78 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.2.8.