Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine
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3 Risultato dei negoziati
La Svizzera ha ampiamente osservato il mandato negoziale. Nonostante l’impegno profuso dalla delegazione svizzera non è tuttavia stato possibile ottenere determinati elementi contemplati dal mandato, come per esempio i diritti di voto in ambito operativo. Proprio su questo punto era però chiaro sin da principio che sarebbe stato assai arduo ottenere concessioni sul fronte europeo, giacché, da un lato, il Regolamento EASO stesso non riconosce siffatti diritti agli Stati associati e, dall’altro, questi ultimi erano stati avvertiti sin da prima dei negoziati, mediante un’informativa della Commissione europea, che sarebbero, sì, stati ammessi a partecipare all’EASO ma senza diritto di voto.
La Svizzera e gli altri Stati associati sono cionondimeno riusciti a negoziare determinate disposizioni non direttamente comprese nel mandato negoziale ma comunque vantaggiose per la Svizzera. Si pensi al meccanismo d’informazione e consultazione, applicabile in caso di problemi d’interpretazione per quanto riguarda l’applicazione del Regolamento EASO oppure nell’ambito della preparazione di modifiche legislative a livello dell’UE per quanto concerne l’EASO.
4 Commenti alle singole disposizioni dell’accordo
Qui di seguito sono commentate le principali disposizioni dell’accordo.
• Portata della partecipazione (art. 1): come gli altri Stati associati, la Svizzera partecipa a pieno titolo alle attività dell’EASO. Ciò significa anche che, qualora il suo sistema d’asilo e d’accoglienza venisse a trovarsi sotto particolare pressione, il nostro Paese potrebbe ricorrere all’appoggio dell’EASO.
L’accordo presenta un carattere statico, il che significa che la Svizzera non è tenuta a recepire eventuali sviluppi del Regolamento EASO. Il recepimento da parte svizzera presupporrebbe un emendamento dell’accordo EASO con l’UE.
• Consiglio di amministrazione (art. 2): le parti hanno convenuto il conferimento agli Stati associati dello statuto di osservatori in seno al Consiglio diamministrazione dell’EASO e del diritto di partecipare alle deliberazioni in merito a tutti i punti all’ordine del giorno (salvo l’elezione della presidenza del Consiglio diamministrazione). Gli Stati associati non hanno pertanto ottenuto diritti di voto per quanto riguarda gli interventi operativi. La Svizzera è riuscita a negoziare siffatti diritti soltanto nell’ambito dell’agenzia di protezione delle frontiere Schengen Frontex, invocando quale argomento a sostegno la propria posizione particolare di Stato associato alla normativa Schengen. Siccome sotto il profilo legale l’EASO non fa parte né dell’acquis di Schengen né di quello di Dublino, la posizione della Svizzera si è rivelata piuttosto debole. Conformemente all’art. 16 par. 1 del Regolamento EASO, tuttavia, ciascuno Stato partecipante all’EASO - pertanto anche la Svizzera - conserva la propria autonomia per quanto riguarda la selezione del numero e dei profili degli esperti e la durata della missione nell’ambito dell’invio delle squadre di sostegno per l’asilo. Su loro richiesta, gli Stati associati partecipano peraltro già tuttora a titolo informale alle sedute del Consiglio diamministrazione.
• Contributo finanziario (art. 3 e Allegato I): per quanto riguarda la chiave di riparto, gli Stati associati e la Commissione europea si sono basati per analogia sulla chiave di riparto per la cooperazione Schengen e Dublino fissata conformemente all’art. 11 par. 3 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS;