Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine

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RS 0.362.31) e all’art. 8 par. 1 dell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68). La chiave di riparto è pertanto calcolata in base al rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO. Grazie alla partecipazione del Regno Unito all’EASO, la Svizzera ha un vantaggio rispetto al finanziamento medio della cooperazione Schengen giacché il rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO si riduce a favore della Svizzera. La delegazione svizzera ha inoltre ottenuto che il contributo di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo finanziario non contenga né i contributi degli Stati associati, né i contributi volontari degli Stati membri, né altre fonti di finanziamento dell’EASO. Grazie a ciò, il contributo degli Stati associati risulta percentualmente più basso di quello degli Stati membri dell’UE.

In previsione di un eventuale cambiamento del bilancio dell’EASO è stato definito un meccanismo di correzione per i contributi degli Stati associati: in caso di aumento straordinario del contributo dell’UE all’EASO, gli Stati associati sarebbero tenuti a partecipare proporzionalmente a tale aumento. Viceversa, in caso di riduzione del bilancio di riferimento, il contributo degli Stati associati si ridurrebbe proporzionalmente. Idem qualora in un determinato anno l’EASO non esaurisca il bilancio. In entrambi i casi, i contributi versati dagli Stati associati sarebbero computati sull’anno successivo, riducendo conseguentemente il contributo per tale anno.

Per la Svizzera l’obbligo di versare i contributi inizia con l’entrata in vigore dell’accordo. Il primo anno il contributo sarà versato pro rata temporis per i mesi di partecipazione effettiva. Le spese occasionate dai periti svizzeri che parteciperanno alle attività dell’EASO saranno rimborsate.

• Comitato (art. 11): nel corso dei negoziati, sebbene il mandato negoziale della Sviz-

zera non lo prevedesse esplicitamente, è stato convenuto un meccanismo d’informazione e consultazione grazie al quale gli Stati associati si propongono, da un lato, di essere informati tempestivamente, nel contesto di un Comitato istituito dall’accordo, in merito a eventuali sviluppi dell’EASO e, dall’altro, di poter esercitare un certo influsso sugli sviluppi legislativi a livello dell’UE concernenti l’EASO.

• Entrata in vigore (art. 13): non è stato necessario convenire una soluzione transitoria,

giacché una partecipazione transitoria all’EASO non entra in linea di conto né nell’ottica della Svizzera né in quella della Commissione europea. L’accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente l’ultima notifica.

• Denuncia e validità (art. 14): le due parti hanno convenuto la possibilità per ciascuna

di esse di denunciare l’accordo EASO in qualsiasi momento, osservando un termine di denuncia di sei mesi, senza che la denuncia influisca su altri accordi tra la Svizzera e l’UE. Prima della denuncia occorre tuttavia consultare il Comitato istituito dall’accordo. Nell’ottica dell’UE, l’associazione a Dublino è un presupposto imprescindibile per partecipare all’EASO, per cui è stato stabilito che la denuncia dell’AAD comporterebbe automaticamente l’estinzione dell’accordo EASO (idem per l’AAS, il cui destino è giuridicamente vincolato a quello dell’AAD). Conformemente a quanto previsto dal mandato negoziale della Svizzera, la denuncia dell’accordo EASO lascerebbe invece impregiudicato l’AAD.

I restanti articoli dell’accordo sono disposizioni riprese da altri accordi paragonabili conclusi tra la Svizzera e l’UE e che in sede negoziale non hanno generato discussioni di rilievo.