Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine
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L’attività dell’EASO e il sistema Dublino sono intimamente connessi. Nell’accordo è pertanto previsto che in caso di denuncia dell’AAD anche l’accordo EASO decade. Non vale invece il contrario: l’accordo EASO può essere denunciato in qualsiasi momento senza che ciò influisca sull’AAD o su altri accordi della Svizzera con l’UE. Gli Stati associati hanno negoziato con l’UE accordi a sé stanti, per cui in caso di denuncia da parte della Svizzera, il nostro Paese non sarebbe vincolato a obblighi di sorta nei riguardi degli altri Stati associati. In questo caso occorrerebbe tuttavia consultare preliminarmente il Comitato istituito dall’accordo.
Per quanto riguarda le ripercussioni per l’Amministrazione federale, la partecipazione all’EASO avrà conseguenze perlopiù organizzative per l’UFM. Al momento è in preparazione un pertinente assetto d’attuazione.
7 Rapporti con il diritto internazionale
L’accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, è consono alle prescrizioni del diritto umanitario internazionale e alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale in materia di rifugiati e della tutela internazionale dei diritti dell’uomo.
La cooperazione nell’ambito dell’EASO è intimamente connessa all’AAS e, in modo particolare, all’AAD. Come detto, il Regolamento EASO non costituisce uno sviluppo della normativa Schengen o Dublino, bensì è una componente a sé stante del Sistema europeo comune sull’asilo (CEAS). Pertanto la Svizzera non ha né un obbligo contrattuale di recepire il Regolamento EASO o di partecipare all’EASO, né un obbligo di recepire in linea di principio tutti i futuri sviluppi del Regolamento EASO. Stante l’intima connessione con l’AAD, l’art. 14 dell’accordo EASO prevede tuttavia che la denuncia dell’AAD comporterebbe anche l’estinzione dell’accordo EASO (cfr. punto 4, commento ad art. 14).
8 Basi legali
Conformemente all’art. 54 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. Secondo l’art. 184 cpv. 2 Cost., il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali, fatta salva l’approvazione dell’Assemblea federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’approvazione dei trattati internazionali è sancita dall’art. 166 cpv. 2 Cost. Sono esclusi i trattati internazionali la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Nella fattispecie il Consiglio federale non ha tale competenza. Pertanto l’accordo sulla partecipazione della Svizzera all’EASO va sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che ha la responsabilità del progetto, è pertanto incaricato di stendere un messaggio destinato all’Assemblea federale.