Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine
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Nell’ambito degli interventi dell’EASO, conformemente all’art. 22 del Regolamento EASO gli esperti svizzeri sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che commettano o di cui siano vittime.
Per il rimanente, conformemente all’art. 45 del Regolamento EASO la CGUE è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contrattuali o extracontrattuali (cfr. in merito il punto 4, commento ad art. 7).
6.4 Altre ripercussioni
Nell’ottica della politica europea della Svizzera, l’accordo sulla partecipazione della Svizzera all’EASO è da valutare positivamente. Costituisce un allargamento della cooperazione con l’UE e con i suoi Stati membri in un ambito importante in cui sono in gioco interessi congiunti. Rafforza ulteriormente la stretta cooperazione con l’UE nell’ambito della giustizia e degli interni. L’accordo è un classico trattato di cooperazione, pertanto non ha nulla a che vedere con le questioni istituzionali discusse tuttora dalla Svizzera e dall’UE.
La partecipazione all’EASO non implica il recepimento di elementi della normativa materiale dell’UE sull’asilo (p. es. direttiva sull’accoglienza, direttiva sulla qualifica e direttiva sulle procedure), pertanto non ha ripercussioni di sorta sul diritto materiale svizzero sull’asilo. L’EASO non ha poteri direttivi nei confronti delle autorità nazionali. L’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale (art. 2 par. 6 e 28 par. 4 nonché consid. 14 del Regolamento EASO).
L’accordo ha un carattere statico, per cui in caso di eventuali emendamenti o sviluppi del Regolamento EASO la Svizzera non ha nessun obbligo di recepirli. Il loro recepimento presupporrebbe un pertinente adeguamento dell’accordo, previa consultazione del Comitato. Nel contesto del Comitato, gli Stati associati andrebbero informati tempestivamente anche degli sviluppi legislativi a livello dell’UE connessi con l’EASO.
L’EASO funge da centro di competenza per le questioni dell’asilo e supporta gli Stati membri dell’UE i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono esposti a una particolare pressione. Ne consegue un potenziamento del sistema Dublino in tutta Europa. Sebbene non faccia parte dell’UE, la Svizzera nutre parimenti un interesse al pareggiamento delle pratiche dei singoli Stati per quanto concerne la concessione della protezione internazionale nello spazio Dublino: regolarmente si osserva infatti come divergenze troppo marcate tra le varie prassi europee si ripercuotano negativamente sul nostro Paese.
Il nuovo regolamento (UE) n. 604/20132 (Regolamento III Dublino), che la Svizzera si appresta a recepire in virtù dell’associazione a Dublino, introduce all’art. 33 un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (Mechanism for Early Warning, Preparedness and Crisis Management) nel cui contesto l’EASO avrà un ruolo cruciale. L’Ufficio di sostegno raccoglierà informazioni sulla situazione degli Stati Dublino sotto il profilo dell’asilo, redigerà pertinenti analisi e supporterà gli Stati esposti a una particolare pressione migratoria nell’attuazione di un piano d’azione preventivo o di un piano d’azione per la gestione delle crisi.
2 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180, 29.06.2013, pag. 31.