Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/13: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (European Asyl Support Office, EASO) · 9 pagine

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6.2 Ripercussioni finanziarie

6.2.1 Per la Confederazione

(cfr. punto 4 Commenti alle singole disposizioni dell’accordo; contributo finanziario)

Per quanto riguarda la chiave di riparto, gli Stati associati e la Commissione hanno convenuto di applicare una chiave analoga a quella prevista dall’art. 11 par. 3 AAS, risp. all’art. 8 par. 1 seconda parte AAD per la cooperazione operativa Schengen risp. Dublino (rapporto tra il PIL della Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti all’EASO). Trattasi di una chiave di riparto usuale già applicata in virtù di altri trattati con l’UE, in particolare nell’ambito della cooperazione Schengen. Il contributo della Svizzera all’EASO sarà comparativamente più esiguo giacché l’EASO vede la partecipazione di un numero maggiore di Stati dell’UE rispetto ad altre attività nell’ambito di Schengen e Dublino (il rapporto tra PIL della Svizzera e il PIL di tutti gli Stati partecipanti scende conseguentemente a favore della Svizzera).

Per calcolare il contributo occorrono cifre riguardanti il PIL valide per tutti gli Stati partecipanti all’EASO. Pertanto è stato convenuto di utilizzare ogni anno per tutti gli Stati partecipanti all’EASO le cifre ufficiali al 31 marzo.

Al tavolo negoziale è stato possibile ottenere che l’importo di riferimento per il calcolo del contributo finanziario non comprendesse né i contributi degli Stati membri associati, né i contributi volontari degli Stati membri, né altre fonti di finanziamento dell’EASO, ma che il calcolo si basasse esclusivamente sul contributo dell’UE all’EASO iscritto al bilancio dell’UE conformemente all’art. 33 par. 3 lett. a del Regolamento EASO.

Quale esempio si può citare il 2014: per quell’anno l’EASO ha preventivato 15 milioni di euro. Basandosi su un contributo svizzero pari al 3,56 per cento circa (stima del rapporto tra il PIL Svizzera e quello di tutti gli Stati partecipanti) e su un tasso di cambio di 1,25 franchi per 1 euro, la Svizzera dovrebbe versare un contributo pari a circa 667 500 franchi.

La pianificazione per il bilancio dell’EASO dei prossimi anni prevede un leggero aumento (per il 2015: 16 mio. di euro; per il 2016: 16 mio. di euro); anche il contributo della Svizzera dovrebbe pertanto aumentare conseguentemente.

Per quanto riguarda le spese per il personale impiegato in missioni peritali nell’ambito di operazioni dell’EASO, saranno a carico dell’Ufficio di sostegno – analogamente alle operazioni Frontex.

6.2.2 Per i Cantoni

Non ci saranno costi supplementari per i Cantoni.

6.3 Ripercussioni giuridiche

Conformemente all’art. 1 del Regolamento EASO, quando i membri di una squadra di sostegno per l’asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto (art. 21 par. 2 e 3 del Regolamento EASO). Per la Svizzera e gli altri Stati associati non vi è la possibilità di deferire un litigio alla CGUE come previsto dall’art. 21 par. 4 del Regolamento EASO per gli Stati membri dell’UE.